Vittime del dovere, nessuna estensione analogica della contribuzione figurativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 358 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le provvidenze previdenziali previste dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice non si estendono alle vittime del dovere. La disciplina presenta profili di specialità, perché consente di fruire ai fini pensionistici di un’anzianità figurativa altrimenti non spettante e individua una ristretta cerchia di beneficiari accomunati da uno status peculiare. Opera pertanto il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. La tendenza legislativa alla progressiva estensione dei benefici non realizza una equiparazione delle due categorie, né fissa un principio di eguale trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri tuttora in servizio e riconosciuto quale vittima del dovere, ha chiesto l’attribuzione della contribuzione figurativa di dieci anni, invocando l’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 206/2004. Costituitasi in giudizio, l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza del 28 giugno 2024 e decisa con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove dalla constatazione che il beneficio previdenziale azionato è attribuito dalla legge soltanto alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, secondo l’identificazione operata dall’art. 1 della legge n. 206/2004. Nel quadro normativo vigente non è prevista alcuna espressa estensione di tali disposizioni in favore delle vittime del dovere.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato le due categorie come distinte: la vittima del terrorismo subisce un’aggressione intensa, per essere stata coinvolta in un evento violento e stragista, legato a forze volte a sovvertire l’ordine democratico; la vittima del dovere fruisce invece di una tutela fondata sulla particolarità del servizio svolto rispetto ai normali compiti di istituto (Cass. n. 22753/2018).
Su questa base il giudice esclude l’estensione analogica. La disciplina in esame presenta rilevanti profili di specialità: da un lato consente di fruire di un’anzianità figurativa altrimenti non spettante; dall’altro individua una cerchia ristretta di potenziali beneficiari, accomunati da uno status del tutto peculiare. Trova quindi applicazione l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi in esse considerati.
Il ricorrente aveva dedotto una tendenza legislativa volta alla progressiva estensione dei benefici. La Corte la riconosce, richiamando l’art. 1, commi 562-565, della legge n. 266/2005, l’art. 34 del d.l. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007, l’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 e l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. Ritiene però che tali disposizioni non stabiliscano una sostanziale equiparazione tra le due categorie, né da esse derivi un principio di eguale trattamento in ordine ai benefici previdenziali.
Dalla lettura delle norme emerge un obiettivo diverso: il raggiungimento graduale di una uniformità dei benefici, nei limiti delle risorse finanziarie prestabilite e sulla base di una graduatoria formata e aggiornata dal Ministero dell’Interno. Nessuna delle disposizioni richiamate prevede esplicitamente l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dei benefici oggetto della pretesa. La domanda è pertanto infondata e viene rigettata, con integrale compensazione delle spese in ragione della tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e della peculiare natura della questione.
Nota della Redazione
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