Distrazione di insegnanti di sostegno e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 457 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente scolastico risponde a titolo di responsabilità amministrativa per il danno erariale cagionato dall’utilizzo improprio di insegnanti di sostegno su posti comuni, in carenza di alunni diversamente abili effettivamente frequentanti. La condotta viola gli obblighi di gestione delle risorse umane e finanziarie imposti dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015 e pregiudica il diritto allo studio tutelato dagli artt. 3, 12, comma 5, e 13 della legge n. 104/1992. Il danno coincide con il maggiore onere differenziale sostenuto dall’amministrazione per le supplenze rese necessarie dal fabbisogno figurativo. Non possono essere scomputati i vantaggi invocati dal convenuto quando l’impiego dell’organico eccedentario si riveli inutile e privo di reale finalità di interesse pubblico, restando sull’invocante l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio il dirigente scolastico di un istituto comprensivo, chiedendone la condanna al pagamento di euro 72.201,61, oltre accessori, in favore del MIUR. La pretesa traeva origine da una relazione ispettiva dell’Ufficio scolastico regionale, secondo cui il convenuto aveva utilizzato due insegnanti di sostegno su posti comuni per due anni scolastici consecutivi, dichiarando la presenza di alunni diversamente abili superiore alla realtà.

Il convenuto si costituiva chiedendo l’ammissione al rito abbreviato e, in subordine, eccependo l’infondatezza della ricostruzione, l’assenza di dolo o colpa grave, l’elisione del nesso causale e l’errata quantificazione del danno. Ammesso al rito abbreviato con decreto della Sezione, non provvedeva al pagamento nel termine perentorio, sicché il giudizio proseguiva con il rito ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa: rapporto di servizio, condotta connotata da dolo o colpa grave, pregiudizio finanziario e nesso eziologico. Il rapporto di servizio risulta acclarato, essendo il convenuto preposto al vertice dell’istituzione scolastica con compiti di gestione e amministrazione.

Quanto alla condotta, le risultanze ispettive e la documentazione acquisita dimostrano che, nei due anni scolastici, ha frequentato la scuola primaria un solo alunno con bisogni educativi speciali, già assegnato a docente titolare. Risultava dunque inutile la cattedra della seconda insegnante, destinata a posto comune per entrambe le annualità. Nell’anno successivo si aggiungeva una terza docente, anch’essa impiegata su posto comune. Il dirigente, pur non avendo richiesto formalmente tale ultima assegnazione, non ha segnalato all’Ufficio l’anomalia, utilizzando comunque le docenti in eccesso.

La Corte qualifica la condotta come grave e manifesta violazione dell’art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015, che impone al dirigente l’efficace ed efficiente gestione delle risorse, e del CCNL dirigenziale. La distrazione di personale specializzato compromette l’impiego uniforme delle risorse su base provinciale e il diritto allo studio degli alunni diversamente abili, con conseguente necessità per l’Ufficio di assumere supplenti in altri plessi. Le giustificazioni difensive sulla complessità dell’incarico e sugli errori di segreteria sono respinte: la definizione degli organici rientra tra le dirette responsabilità del dirigente, a prescindere dalla gravosità di ulteriori incarichi, e la firma apposta mediante stampiglia denota ancor più grave trascuratezza.

Il nesso causale è univocamente sussistente: la condotta ha costituito l’antecedente causale unico del fabbisogno figurativo. Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene corretto il calcolo della Procura, basato sulla nota ministeriale del 4.04.2023, con somme differenziali di euro 22.966,68 per il primo anno e euro 49.234,93 per il secondo, per un totale di euro 72.201,61.

Infine, la Corte esclude lo scomputo dei vantaggi invocati dal convenuto. L’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994 presuppone l’accertamento dell’effettività dell’utilitas, il cui onere probatorio grava su chi invoca la compensazione. Nel caso di specie l’utilizzo delle docenti è avvenuto senza reale finalità di interesse pubblico e risulta non necessario, sicché nessun beneficio può essere riconosciuto. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione e interessi, con spese a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *