Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per tempi tecnici accettabili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 484 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 218, comma 6, C.G.C., il giudice è competente a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza del giudicato. La integrale soddisfazione delle pretese del ricorrente, intervenuta in corso di causa, integra le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Non è ravvisabile un ritardo nell’adempimento meritevole di tutela quando l’esecuzione del giudicato richieda adempimenti coordinati di più amministrazioni e sia sopravvenuta in tempi tecnici accettabili. In tale ipotesi le spese di lite vanno compensate tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 164/2023 della Sezione giurisdizionale, che aveva accolto la sua domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico in relazione all’avvenuto pagamento dello scatto stipendiale relativo al 2012. La pronuncia di merito aveva condannato il Ministero dell’Istruzione alla predisposizione delle certificazioni dovute e l’INPS al conseguente ricalcolo della pensione, con pagamento delle differenze e degli accessori.

Lamentando la mancata esecuzione da parte di entrambe le amministrazioni, nonostante la notifica della sentenza, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, invocando anche la penale per violazione o ritardo. Nel corso del giudizio l’INPS ha documentato l’avvenuto ricalcolo e il pagamento degli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha rilevato che la questione verte sulla mancata esecuzione della sentenza di merito e che la stessa è stata integralmente soddisfatta in corso di causa. Ne ha tratto le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, richiamando la competenza piena del giudice dell’ottemperanza ex art. 218, comma 6, C.G.C.

Sul punto delle spese, la Corte ha esaminato la doglianza difensiva circa la pretesa inattività delle amministrazioni convenute. Ha ritenuto tale censura non meritevole di adesione, osservando che l’esecuzione ha richiesto adempimenti da parte sia dell’Amministrazione scolastica che dell’Istituto previdenziale.

In particolare, l’INPS ha potuto procedere al ricalcolo della pensione soltanto una volta ottenuti dal M.I.U.R. i dati necessari. Tale sequenza procedimentale ha escluso la configurabilità di un inadempimento imputabile.

La Corte ha quindi considerato che l’ottenimento del provvedimento di riliquidazione e il pagamento degli arretrati con oneri accessori, sopravvenuti dopo poco più di un anno dall’emissione della sentenza, rispondono ad accettabili tempi tecnici. Il ritardo lamentato non è pertanto concretamente rilevabile.

Ne è conseguita la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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