Indebito pensionistico da esecuzione di sentenza poi riformata e irripetibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 23 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di recupero dell’indebito pensionistico derivante dall’annullamento di una sentenza favorevole al pensionato, la ripetibilità va esclusa quando l’indebito sia derivato dall’esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello, purché risulti evidente che la responsabilità dell’indebito debba farsi risalire per intero al comportamento della pubblica amministrazione e sia indubitabile la buona fede dell’accipiens. Alla regola civilistica dell’art. 2033 c.c., norma di chiusura operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali, si affianca nel sottosistema previdenziale la regola che esclude la ripetizione in presenza di fattori non addebitabili al percipiente. La norma speciale dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina la revoca o modifica del trattamento pensionistico definitivo, non è suscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse. La tutela dell’affidamento del percipiente prevale sul recupero quando gli errori di calcolo siano addebitabili all’Istituto e la liquidazione sia stata più volte reiterata.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza per anzianità dal 31 dicembre 2018, otteneva dalla Corte dei conti per l’Umbria una sentenza favorevole sul ricalcolo della pensione ex art. 54 T.U. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota integrale del 44% in quota retributiva. L’INPS di Perugia dava esecuzione alla pronuncia attribuendo arretrati e aggiornando il trattamento, poi ulteriormente riliquidato in sede di pensione privilegiata.

La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata in appello, con riconoscimento della minor aliquota annua del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995. L’Istituto emanava quindi un atto di recupero per l’importo lordo di € 17.859,19, chiedendone la restituzione in unica rata. Il pensionato contestava il provvedimento, assumendo la buona fede e l’irripetibilità delle somme erogate per errore non addebitabile a sé, e chiedeva limitarsi il recupero a € 8.073,41 lordi.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la legittimità dell’accertamento di indebito conseguente all’errata esecuzione di una sentenza contabile di primo grado provvisoriamente esecutiva, solo parzialmente annullata in appello, con errori commessi dall’Istituto anche sulla base di calcolo della pensione privilegiata. Il giudice richiama l’orientamento consolidato della Corte dei conti, che esclude la ripetibilità ove l’indebito derivi dall’esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata e la responsabilità sia interamente ascrivibile alla pubblica amministrazione, con buona fede dell’accipiens (Sezioni Riunite 7/2007/QM).

Il percorso argomentativo muove dai principi generali in tema di indebito: la regola dell’art. 2033 c.c. conserva valenza residuale, mentre nel sottosistema previdenziale opera la diversa regola che esclude la ripetizione in presenza di fattori non addebitabili al percipiente. Il giudice richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo cui nel diritto previdenziale il principio è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e solidarietà, con valutazione comparativa tra interesse pubblico alla restituzione e pregiudizio del percipiente (Corte cost. sent. n. 166/1996, Corte cost. sent. n. 431/1993).

La Corte esclude l’applicazione dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina i diversi casi di revoca o modifica del trattamento di pensione definitiva e detta una norma speciale non suscettibile di applicazione analogica. Richiama poi la giurisprudenza amministrativa e contabile che, in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni, giunge a escludere la ripetibilità nei casi di squilibrio economico per il privato, quando la responsabilità dell’indebito sia integralmente della pubblica amministrazione e la buona fede sia indubbia (Corte conti Sez. I 26 novembre 2008 n. 512).

Nel merito il ricorso è fondato. Pur essendo il recupero intervenuto entro tempistiche ragionevoli, rilevano la buona fede del percipiente e gli errori di calcolo dell’Istituto, che ha liquidato la pensione con quattro successive determine, ingenerando un legittimo affidamento meritevole di tutela. Gli errori riguardano sia la maggiorazione del 44% sia il computo della pensione privilegiata.

Il recupero è pertanto limitato a € 8.073,41 lordi, restando irripetibile il residuo, perché l’INPS ha aderito alle richieste di parte ricorrente: adesione cui il giudice conferisce valore conciliativo. Le spese di difesa sono integralmente compensate per soccombenza reciproca, ex art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2033 c.c.

Tutte le 679 sentenze sull'art. 2033 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *