Pensione privilegiata di reversibilità e unicità dell’accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 488 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata di reversibilità, il principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sancito dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, vale tanto ai fini dell’equo indennizzo quanto ai fini del trattamento pensionistico privilegiato. Il giudice è pertanto tenuto a contemperare le relazioni consulenziali già acquisite nella complessiva vicenda giudiziale, senza disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio quando sia irragionevole a distanza di decenni dal decesso. Il diritto alla pensione decorre dalla data del decesso del dante causa, ma la sua concreta esigibilità è limitata dalla prescrizione quinquennale, interrotta dal ricorso introduttivo del giudizio. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non elide l’effetto interruttivo prodotto medio tempore, salvo che sia seguita da perenzione o abbandono del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’attribuzione della pensione privilegiata di reversibilità per la patologia cardiaca che aveva condotto al decesso del marito, dipendente di una struttura ospedaliera pubblica. La patologia era stata ascritta in prima categoria dalla Commissione medica ospedaliera nel 1990, ma il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie aveva espresso parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio.

Il primo giudizio, definito con declaratoria di inammissibilità, era stato riproposto e poi rigettato per intervenuta decadenza. La sentenza è stata riformata in appello dalla Sezione centrale, che ha ritenuto dimostrata la presentazione di un’istanza amministrativa nel 1990 e ha rimesso le parti al primo giudice per il vaglio del merito. La causa è stata quindi riassunta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha rilevato che le statuizioni della sentenza con cui era stata esclusa la violazione del ne bis in idem e riconosciuta la sussistenza dell’istanza amministrativa non sono state oggetto di appello incidentale condizionato, con conseguente formazione del giudicato su entrambi i punti. È stata inoltre disattesa l’eccezione di decadenza sollevata dall’Azienda Ospedaliera, poiché la sentenza d’appello ha accertato la presentazione della domanda entro il termine quinquennale dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo sufficiente, per il principio dell’art. 2967 cod. civ., che la decadenza sia impedita una sola volta.

Nel merito, la Corte ha applicato il principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, che opera tanto per l’equo indennizzo quanto per la pensione privilegiata. Su tale base ha ritenuto di dover contemperare le contrastanti relazioni consulenziali acquisite nella vicenda, escludendo che, a quasi sette lustri dal decesso, potesse dispersi un’ennesima consulenza tecnica d’ufficio.

La Sezione ha quindi valorizzato gli esiti convergenti delle perizie già espletate. Il Collegio medico legale ha escluso l’esistenza di primari fattori di rischio cardiologico e ha ammesso il rilievo dello stress; l’Ufficio medico legale ha incluso le particolari condizioni di stress psico-fisico tra i fattori eziologici della cardiopatia ischemica, confermando la relazione del consulente di parte attrice. La crisi ipertensiva con tachicardia si è verificata proprio durante il servizio.

Quanto alla decorrenza, la Corte ha riconosciuto il diritto alla pensione sin dalla data del decesso del dante causa, ma ha reputato parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione. All’istanza del 1990 non ha fatto seguito alcun ulteriore atto nel quinquennio successivo, sicché la prescrizione è stata utilmente interrotta solo dal ricorso del 2002, a valere per il quinquennio antecedente. La declaratoria di inammissibilità non ha eliso tale effetto interruttivo, salvo perenzione o abbandono del giudizio.

La Corte ha pertanto dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione privilegiata di reversibilità in prima categoria dal decesso, condannando l’INPS al pagamento dei ratei dal 1997, con rivalutazione e interessi, e liquidando le spese di lite a carico dell’ente pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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