Irregolarità formali del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 90 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto le irregolarità di natura meramente formale nella compilazione del rendiconto non ne giustificano l’inammissibilità, né impediscono il discarico dell’agente contabile, quando la gestione risulti sostanzialmente regolare e non emergano ammanchi. Il giudice contabile è tenuto a un accertamento sostanzialistico della regolarità della gestione, poiché l’art. 146, comma 1, c.g.c. subordina il discarico al pareggio e alla regolarità del conto e l’art. 149, comma 2, c.g.c. dispone il discarico quando i conti si bilancino in favore dell’agente. La mancata adozione dei modelli predefiniti per legge non determina di per sé l’inammissibilità, purché i conti siano idonei a rappresentare le poste di entrata e di uscita. Un eccesso di formalismo che precluda l’esame nel merito integra una violazione del diritto a una tutela effettiva.

Il Fatto

La controversia riguarda i conti giudiziali relativi alle riscossioni dei servizi demografici di un Comune, riferiti agli esercizi finanziari 2019 e 2020, trasmessi con la qualifica di “compilati d’ufficio”. Il magistrato relatore, esaminati i conti attraverso il sistema informativo SIRECO, rilevava alcune criticità e depositava la relazione ai sensi dell’art. 147 c.g.c., prospettandone l’inammissibilità per la ritenuta mancanza dei requisiti minimi di rappresentazione della gestione.

La Procura aderiva alla proposta di inammissibilità. L’agente contabile si costituiva in giudizio depositando una dettagliata relazione del Segretario comunale e i conti sottoscritti e parificati, chiedendo di qualificare le contestazioni come meramente formali e di disporre il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra l’agente contabile e l’ente pubblico. Poiché l’interesse ordinamentale è l’accertamento obiettivo della regolarità della gestione, l’approccio metodologico di ordine sostanzialistico seguito dal magistrato relatore è condiviso, ma applicato in senso favorevole all’agente.

Diversamente da quanto prospettato, la relazione depositata in giudizio e i conti allegati dimostrano che le somme riscosse, registrate in entrata nel Registro dei diritti, corrispondono a quelle riversate al tesoriere, come attestano le reversali d’incasso e le relative quietanze. Per ciascun esercizio il totale “in carico” pareggia con quello “in scarico”, escludendo qualsiasi ammanco.

Sul profilo della mancata sottoscrizione da parte dell’agente contabile, la Corte valorizza l’errore scusabile rappresentato nella memoria, riconducibile a una non corretta interpretazione delle disposizioni sulla trasmissione dei conti. Nei confronti dell’agente non risultano contestazioni dell’amministrazione né degli organi di controllo, e il Revisore ha espresso parere positivo sui rendiconti complessivi.

Il Collegio richiama il principio della sostanzialità documentale, già affermato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui il giudizio sui conti è procedibile ancorché compilati su modelli diversi da quelli predefiniti, purché idonei a qualificare giudiziali i conti attraverso un’adeguata articolazione delle poste. Negare il discarico a fronte di mere irregolarità formali trasformerebbe il giudice contabile in un mero organo di controllo di legittimità.

La conclusione è confermata dalla giurisprudenza della Corte EDU, che reputa eccessivo il formalismo che impedisca l’esame nel merito, pregiudicando il diritto di accesso a un giudice. I conti, alla luce dei chiarimenti resi, sono idonei a fornire una rappresentazione concreta e coerente dell’operato dell’agente. Il Collegio procede quindi all’approvazione dei conti e al discarico, con mancato addebito delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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