Improcedibilità nel giudizio di resa del conto per sopravvenuto deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 16 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, introdotto dal Procuratore regionale ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la sopravvenuta presentazione del conto da parte dell’agente contabile all’ente, seguita dal deposito in Sezione, determina l’improcedibilità del ricorso per venir meno del presupposto processuale. Il giudizio non si definisce con decreto, ma con sentenza, avendo natura giurisdizionale di cognizione speciale. Alla cessazione della materia del contendere va preferita l’improcedibilità sopravvenuta, che lascia impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto.
Il Fatto
Il Procuratore regionale aveva instaurato il giudizio di resa del conto nei confronti dell’agente contabile di un Comune, incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per gli esercizi dal 2016 al 2020. Assegnato il termine perentorio di 150 giorni con decreto, il conto non risultava depositato in Sezione.
Il giudizio era stato pertanto definito con decreto che disponeva la compilazione d’ufficio del conto e comminava la sanzione per omesso deposito. Dopo tre mesi il Comune notiziava che l’agente aveva reso i conti nel termine assegnato, ma che gli stessi non erano stati depositati per errore. Revocato il decreto e disposta ordinanza istruttoria, il giudice fissava la camera di consiglio per provocare il contraddittorio sulla circostanza sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il giudice premette che il rispetto dell’art. 111 Cost. impone di provocare il contraddittorio sulle circostanze sopravvenute al decreto, anche quando il giudizio sia già stato definito. La camera di consiglio si è resa necessaria per portare a conoscenza dell’organo istante il fatto nuovo e consentirgli di interloquire.
La Procura aveva chiesto in via principale la revoca del decreto di fissazione, sostenendo che esso introducesse una fase non prevista dall’art. 141 c.g.c. e alterasse la struttura del giudizio, anticipando il contraddittorio in assenza di controversia. In subordine, aveva chiesto il non luogo a provvedere.
La Corte dissente. Il deposito del conto estingue automaticamente il giudizio, ma nel caso di specie l’adempimento è intervenuto dopo il decreto di compilazione d’ufficio e di irrogazione della sanzione. Il giudice rileva una lacuna dell’art. 142 c.g.c.: la norma disciplina il decreto opponibile per il mancato o ritardato deposito, ma nulla prevede quando il conto sia stato reso.
Il giudicante aderisce al principio per cui il giudizio di resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano e che ne determinano la definizione con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza (si cita Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020). La res dubia sull’obbligo di presentare il conto va fugata con un provvedimento idoneo a stabilire con autorità di giudicato se l’obbligo sussista e sia stato adempiuto.
Sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. ogni volta che vi sia uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico. Quanto alla formula, il giudice dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto venir meno del presupposto processuale: se la cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento dell’interesse, l’improcedibilità si impone quando per un fatto sopravvenuto non è più necessaria una pronuncia costitutiva di obblighi. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, mancando una controparte formale.
Nota della Redazione
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