Restituzione atti per accertare carico tributo soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 53 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto fissato a norma dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile per i conti compilati d’ufficio, il discarico dell’agente contabile presuppone l’accertamento della oggettiva consistenza del carico allo stesso intestato e la regolare parificazione del conto. La mancanza di certezza sull’ammontare delle riscossioni preclude tale accertamento. Parimenti preclude il discarico la violazione del principio di alterità tra il soggetto che compila e sottoscrive il conto e quello che lo parifica, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. In tali ipotesi il collegio dichiara il non luogo a provvedere e dispone la restituzione degli atti al giudice designato come relatore ai sensi dell’art. 149, comma 1, del c.g.c., per il prosieguo dell’istruttoria.

Il Fatto

Il responsabile del servizio finanziario di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2017. Il conto è stato compilato d’ufficio e depositato oltre il termine previsto, in conseguenza dell’inottemperanza dell’agente contabile.

Il magistrato relatore, con relazione, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto e ha evidenziato alcune criticità. Il Presidente ha fissato l’udienza di discussione. La Procura contabile regionale ha chiesto un provvedimento interlocutorio o la restituzione degli atti al magistrato istruttore, per accertare la consistenza del carico e l’ammontare delle riscossioni. Né l’agente contabile né l’Amministrazione hanno depositato memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del giudizio. Il conto è stato fissato sulla base dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. In presenza di tale presupposto il giudizio di conto costituisce procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione.

Su questa base il collegio rileva che, come evidenziato dalla Procura contabile, non è stata accertata l’oggettiva consistenza del carico intestato all’agente contabile. Tale circostanza preclude, con ogni evidenza, la possibilità di pronunciare il discarico dell’agente.

Un secondo e autonomo profilo concerne il principio di alterità. Nel caso di specie vi è coincidenza tra il soggetto che ha compilato e sottoscritto il conto e il soggetto che lo ha parificato, con conseguente violazione del principio posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. La Corte sottolinea che lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione riprodotta nel conto presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, in posizione di indipendenza, sì da consentire all’amministrazione di contestarne le risultanze. In proposito richiama i propri precedenti Sez. Giur. Emilia-Romagna n. 99, 100 e 101 del 2023.

Da quanto sopra discende l’impossibilità di disporre il discarico dell’agente contabile. Conseguentemente deve essere dichiarato il non luogo a provvedere. Gli atti sono restituiti al Giudice designato come relatore sui conti del Comune per il prosieguo dell’attività istruttoria, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del c.g.c., affinché venga accertato il carico dell’agente contabile e parificato il conto giudiziale nel rispetto del principio di alterità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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