Danno erariale da assenteismo: responsabilità anche in caso di proscioglimento per tenuità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 58 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, l’accertamento contenuto nella sentenza penale sulla sussistenza del fatto e sulla sua commissione ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen. fa stato nel giudizio contabile per il risarcimento del danno. L’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 tipizza il danno da assenteismo e configura una fattispecie speciale, che comprende il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione e il danno all’immagine. Quest’ultimo è azionabile in via autonoma, prescindendo dalle condizioni di proponibilità previste dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, non essendo richiesto l’accertamento con sentenza definitiva di talune tipizzate fattispecie delittuose. Il danno all’immagine va peraltro liquidato equitativamente, in proporzione al disvalore effettivo della condotta accertata.

Il Fatto

Il dipendente di un Comune è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale per rispondere del danno erariale derivante da un episodio di assenteismo. In particolare, gli si contestava di essersi allontanato dal luogo di lavoro senza permesso, pur risultando formalmente in servizio alle rilevazioni del sistema di timbratura.

Per quel fatto il dipendente era stato rinviato a giudizio per il reato di truffa e aveva subito una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio. Il giudice penale lo ha poi prosciolto perché il fatto non sussiste, ritenendo la condotta al di sotto della soglia di configurabilità del reato, ma ha contestualmente accertato l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro per un breve lasso di tempo. La Procura contabile ha quindi agito per il danno patrimoniale e per il danno all’immagine dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 651-bis cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato, nei giudizi civili o amministrativi di danno, all’accertamento contenuto nella sentenza penale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Ne deriva che la pronuncia penale, pur non affermando la responsabilità del dipendente sul piano penale, fa stato quanto alla sussistenza del fatto e alla sua commissione. Su questa base la Corte ravvisa l’antigiuridicità della condotta, consistente nella violazione degli obblighi di servizio.

Il Collegio ricorda poi come il legislatore abbia tipizzato il danno da assenteismo nell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. La norma obbliga il dipendente che attesta falsamente la propria presenza, o che giustifica l’assenza con modalità fraudolente, a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto nei periodi di mancata prestazione, e il danno all’immagine. La Corte richiama la propria giurisprudenza, che qualifica la fattispecie come speciale e autonoma.

Quanto al danno all’immagine, la Corte non ritiene di discostarsi dall’orientamento contabile consolidato, secondo cui esso è azionabile in caso di assenteismo fraudolento e non solo in presenza dei reati tipizzati richiamati dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. Richiama in proposito la giurisprudenza di appello che ha riconosciuto l’autonomia della fattispecie speciale rispetto a quella generale, in quanto volta a sanzionare la specifica ipotesi dell’assenteismo nel pubblico impiego.

Affermata la fondatezza dell’azione nell’an, la Corte passa alla quantificazione. Il danno patrimoniale è confermato nell’importo indicato dalla Procura, fondato su un accertamento del servizio competente e non contestato. Il danno all’immagine viene invece rideterminato: la Corte considera che la condotta si è concretizzata in un solo allontanamento di pochi minuti e che l’attenzione della stampa si è concentrata su episodi di maggiore risalto, con risonanza quasi esclusivamente locale. Il danno all’immagine è pertanto liquidato equitativamente in misura inferiore alla richiesta, con condanna complessiva ridotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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