Ricongiunzione dei servizi pre-ruolo nelle scuole legalmente riconosciute (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 116 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I servizi pre-ruolo prestati presso scuole legalmente riconosciute, per i quali l’istituto abbia versato la contribuzione, possono essere valorizzati ai fini della pensione statale mediante ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, e non mediante riscatto ex art. 116 d.P.R. n. 417/1974. La qualificazione data dall’amministrazione alla domanda non vincola il diritto dell’assicurato, poiché la scelta tra i due istituti dipende dalla natura del servizio e dal versamento contributivo, non dall’intitolazione formale dell’istanza. Ove il servizio sia stato riscattato con onere calcolato al 18 per cento, l’amministrazione deve restituire le somme eccedenti rispetto agli oneri di ricongiunzione, con interessi legali o rivalutazione monetaria fino al soddisfo. L’ente previdenziale non è legittimato passivo per le istanze pensionistiche del personale scolastico anteriori al 31 agosto 2000, di competenza del Ministero dell’istruzione.
Il Fatto
Una ex insegnante di scuola media, in pensione dal 1 settembre 2014, ha chiesto la valutazione ai fini pensionistici di diversi periodi pre-ruolo, tra cui il servizio prestato dal 1 ottobre 1976 al 31 agosto 1987 presso un istituto legalmente riconosciuto di Roma, per il quale risultavano versati contributi. Con domanda del 29 dicembre 1987 e successiva integrazione del 29 novembre 2013, la ricorrente ha invocato l’applicazione della legge n. 29/1979.
L’amministrazione scolastica ha invece ammesso a riscatto oneroso tutti i periodi, calcolando il contributo al 18 per cento ex art. 116 d.P.R. n. 417/1974. L’INPS, nel liquidare la pensione di anzianità con sistema misto dal 1 settembre 2014, ha applicato una ritenuta mensile sul trattamento. La richiesta di pensione supplementare per la contribuzione dell’istituto è stata respinta, sull’assunto che quella contribuzione fosse già utilizzata. Da qui il ricorso alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha dichiarato la contumacia del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Fino al 31 agosto 2000, infatti, la competenza sulle istanze pensionistiche del personale scolastico spettava al Ministero dell’istruzione, tramite i provveditorati agli studi.
Nel merito, il giudice ha ricostruito la disciplina dei servizi pre-ruolo. Gli artt. 10 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973 ammettono il computo dei servizi anteriori alla nomina per i dipendenti statali. La legge n. 29/1979, a sua volta, consente al lavoratore di riunire i periodi assicurativi maturati presso diversi settori per ottenere un’unica pensione, con domanda da presentare alla gestione presso cui è iscritto al momento dell’istanza.
Decisiva è la distinzione tra i due istituti. L’art. 116 d.P.R. n. 417/1974 permette di riscattare i servizi retribuiti presso scuole legalmente riconosciute che non abbiano dato luogo ad accredito contributivo, previo versamento dell’onere del 18 per cento. Diversamente, quando la contribuzione è stata versata, opera la ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979, con trasferimento dei contributi presso un’unica gestione.
La Corte ha rilevato che l’amministrazione non ha operato alcun discrimine tra le tipologie di servizio, applicando il riscatto a periodi già coperti da contribuzione. Né ha condiviso la tesi dell’Ufficio scolastico secondo cui la ricongiunzione, legge speciale, richiederebbe apposita domanda: la ricorrente aveva presentato il 29 novembre 2013 una domanda integrativa contenente l’espressa richiesta ex legge n. 29/1979. Tale condotta collide con i principi di correttezza e buona fede, richiamati dalla Cass. 11.4.1998, n. 3741, che impongono all’ente di invitare l’assicurato a integrare la domanda.
Respinte le ulteriori eccezioni dell’INPS, il ricorso è stato accolto, con accertamento del diritto alla ricongiunzione. La Corte ha disposto la restituzione delle somme riscosse eccedenti i nuovi oneri e la liquidazione di interessi legali o rivalutazione fino al soddisfo, secondo i criteri delle Sezioni Riunite n. 10/2002 e n. 6/2008. Le spese sono state poste a carico del MIUR.
Nota della Redazione
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