Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia accettata dall’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 118 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente, ancorché non notificata alla parte resistente, produce l’effetto estintivo del processo quando l’accettazione di quest’ultima sia espressa in udienza e risulti dal verbale. A norma dell’art. 110, comma 6, c.g.c., il giudice dichiara la regolarità della rinuncia e dell’accettazione e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del processo ai sensi dei commi 7 e 8 della medesima disposizione. Nel giudizio pensionistico, stante la gratuità del rito, non si dà luogo a pronuncia sulle spese e nulla è dovuto per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha instaurato davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, un giudizio pensionistico nei confronti dell’INPS, notificando regolarmente il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza.

In data 5 marzo 2024 il difensore del ricorrente ha depositato, mediante il Sistema Giudico, un atto di desistenza con istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, datato 19 febbraio 2024 e non notificato alla parte resistente. All’udienza del 13 marzo 2024 l’INPS ha espresso la propria accettazione, come da verbale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in composizione monocratica, rileva che il ricorrente ha correttamente instaurato la lite e ha poi depositato rinuncia agli atti del giudizio, senza notificarla alla parte resistente. La mancata notificazione non impedisce l’effetto estintivo, poiché l’INPS ha comunque accettato la rinuncia in udienza, con dichiarazione consacrata nel verbale.

La Corte qualifica pertanto come regolari la rinuncia e la conseguente accettazione, ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c.. La norma disciplina il procedimento di estinzione per rinuncia agli atti, subordinando l’effetto alla accettazione della controparte; nel caso di specie tale accettazione è intervenuta in forma processuale piena, in udienza.

Per l’effetto, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., senza darsi luogo a pronuncia sulle spese. La decisione non entra nel merito della pretesa pensionistica, che resta così definita sul piano processuale.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che nulla è dovuto per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La compensazione delle spese e l’assenza di ulteriori statuizioni conseguono coerentemente alla natura del rito.

La Corte manda infine alla segreteria per gli adempimenti di rito, definendo il giudizio con declaratoria di estinzione e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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