Contributo di soggiorno non riversato: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 163 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sul mancato riversamento all’ente locale dell’imposta di soggiorno riscossa dal gestore di struttura ricettiva difetta la giurisdizione della Corte dei conti, sussistendo quella del giudice tributario. La qualifica ex lege di responsabile d’imposta del gestore lo inserisce nell’ambito dei rapporti tributari e non consente di configurare un rapporto di servizio con l’ente impositore, creato in via pretoria nel silenzio del legislatore. Il denaro riscosso non è qualificabile ab origine come pubblico, non essendo il gestore un agente contabile, poiché risponde di un’imposta altrui con danaro proprio, salvo rivalsa. La natura esclusivamente tributaria degli obblighi dichiarativi e del sistema sanzionatorio conferma il difetto di giurisdizione contabile.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio una società, gestore di una struttura alberghiera in Roma, e due soggetti che ne avevano ricoperto cariche sociali, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 195.612,11 in favore del Comune, a titolo di danno patrimoniale diretto. L’addebito riguardava l’omesso riversamento del contributo di soggiorno incassato nel periodo 2015-2020, con contestazione dell’elemento soggettivo del dolo e, in via subordinata, della colpa grave.
Il Comune è intervenuto ad adiuvandum. I convenuti costituiti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, oltre alla prescrizione del credito relativo all’anno 2015, e hanno proposto istanza di definizione con rito abbreviato. Un convenuto è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato d’ufficio la questione pregiudiziale di giurisdizione, muovendo dallo ius superveniens costituito dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, e dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021. Il Collegio ha riveduto il proprio precedente orientamento e ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, in continuità con le sentenze della Sezione richiamate.
Il primo argomento è la qualifica ex lege di responsabile d’imposta del gestore di strutture ricettive. Essa lo inserisce nell’ambito dei rapporti tributari e non consente di configurare il rapporto con l’ente locale come rapporto di servizio, creato in via pretoria nel silenzio del legislatore.
Il secondo argomento muove dall’esclusione della rilevanza penale, ai fini del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, anche per fatti antecedenti al 19.5.2020, come affermato dalla Cass. pen., Sez. VI, n. 12516 del 10.3.2022 e dalla Sez. VI n. 9213 del 15.2.2022. Da tale modifica la Corte desume il mutamento del rapporto giuridico con l’ente impositore, non più avente natura contabile.
La Sezione esclude poi il cd. maneggio di denaro pubblico: il gestore non amministra danaro qualificabile ab origine come pubblico, ma risponde del pagamento di un’imposta altrui con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo, salvo rivalsa. Irrilevante è la finalità pubblica del denaro versato, trattandosi di fine proprio di ogni imposta. Non è dato riscontrare, nell’ordinamento, un principio generale che assimili i responsabili o i sostituti d’imposta ad agenti contabili; l’opposta tesi, osserva il Collegio, proverebbe troppo, dovendosi altrimenti qualificare come tali tutti i datori di lavoro sostituti d’imposta.
Da ultimo, gli obblighi di natura dichiarativa e il sistema sanzionatorio previsto per l’omessa o infedele dichiarazione e per l’omesso versamento confermano la natura esclusivamente tributaria del rapporto. Il regolamento comunale, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, non è stato ritenuto applicabile. La Sezione ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando il giudice tributario ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., ha dichiarato la contumacia di un convenuto e l’inammissibilità dell’intervento del Comune nei suoi confronti, escludendo la fattispecie dell’art. 96 c.p.c. e compensando integralmente le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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