Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 165 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere, conseguente all’erogazione in corso di causa di quanto richiesto, integra una questione pregiudiziale e va dichiarata dal giudice. La definizione del giudizio mediante cessazione della materia del contendere impone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Nel giudizio pensionistico non è dovuto alcun importo per le spese della sentenza, attesa la gratuità del rito, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in congedo, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile per la quota retributiva, oltre all’adeguamento del trattamento in godimento e alla condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione.

L’Inps, costituendosi, ha comunicato di avere erogato gli importi richiesti nel mese di febbraio 2022 e ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere. Il ricorrente non ha formulato alcuna eccezione in ordine a tale richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto che la parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla resistente, in esito al deposito del ricalcolo della pensione e alla prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli accessori di legge. Su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della cessazione della materia del contendere. La Corte osserva che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale, e tale deve ritenersi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. A sostegno richiama il precedente Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951.

Da questa qualificazione discende la regola sulle spese. Poiché il giudizio si definisce su questione pregiudiziale, la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Quanto alle spese della sentenza, la Corte rileva che nulla è dovuto ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La decisione è assunta in composizione monocratica; la Corte manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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