Moltiplicatore e computo misto: spetta solo se la pensione è contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 277 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del c.d. moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 presuppone che il trattamento di pensione sia liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo. Nel caso di personale già avente titolo al computo retributivo per anzianità superiore a diciotto anni al 31.12.1995, l’INPS deve effettuare un duplice computo alternativo, uno con sistema misto e l’altro interamente retributivo, assumendo come limite massimo il risultato del calcolo retributivo in forza dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. Il moltiplicatore opera esclusivamente nell’ambito del computo con sistema misto, non in quello interamente retributivo. Ove il trattamento erogato corrisponda al calcolo retributivo perché inferiore al misto, il beneficio non è dovuto, e la relativa domanda è rigettata.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, cessa dal servizio per limiti di età con un’anzianità superiore a diciotto anni al 31.12.1995. Egli lamenta che l’INPS abbia omesso di attribuire il beneficio del moltiplicatore e chiede l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, con condanna dell’Istituto alla riliquidazione.

L’INPS eccepisce che il beneficio riguarda i soggetti il cui trattamento è liquidato, anche solo parzialmente, col sistema contributivo, mentre il ricorrente rientra nel sistema retributivo; aggiunge che l’Amministrazione non ha mai inserito il beneficio nella determina di riliquidazione del 2021 e che tale determinazione non è stata impugnata. In subordine deduce la prescrizione quinquennale dei ratei. All’udienza pubblica le parti insistono nelle rispettive difese e il giudice pone la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice individua la norma applicabile nell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, come modificato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 94/2017. La disposizione condiziona il beneficio a un insieme composito di presupposti: titolarità di un peculiare rapporto di servizio, cessazione per raggiungimento dei limiti di età e liquidazione del trattamento, anche solo in parte, con il sistema contributivo.

Non è conteso che il ricorrente possieda i primi due requisiti. Il nodo è il terzo. Il ricorso nulla allega circa l’applicazione anche parziale del sistema contributivo e anzi premette espressamente che il trattamento è stato calcolato con il sistema retributivo. La circostanza assume rilievo dirimente.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 ha previsto il calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, anche per chi aveva già diciotto anni al 31.12.1995. L’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 ha poi introdotto il limite secondo cui l’importo complessivo non può eccedere quello liquidabile con le regole di calcolo vigenti prima della riforma. Ne deriva l’obbligo, per l’INPS, di un duplice computo alternativo: misto e interamente retributivo, quest’ultimo quale limite massimo del trattamento riconoscibile.

Il moltiplicatore può trovare applicazione esclusivamente in sede di computo preliminare con sistema misto, non ai fini del calcolo interamente retributivo. L’INPS ha documentato di aver applicato il trattamento retributivo, di importo non contestato se non per il beneficio invocato, perché inferiore al computo misto, in applicazione del richiamato art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, espressamente menzionato nel provvedimento di liquidazione. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza né i fogli di calcolo prodotti; l’argomento svolto in udienza sulla componente contributiva del sistema misto 2012 non considera l’avvenuta applicazione del limite di legge.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese processuali sono compensate in ragione della novità della questione e della richiesta dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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