Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 167 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, una volta che la resistente abbia provveduto al ricalcolo della pensione e al pagamento degli importi richiesti, comprensivi degli accessori di legge, e il ricorrente non abbia eccepito nulla, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale definizione avviene mediante decisione su questione pregiudiziale, dovendosi ritenere l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere alla stregua di questione pregiudiziale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio. Nulla è dovuto per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei Conti chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione sin dall’originaria decorrenza. La domanda riguardava la parte di trattamento calcolata con il metodo retributivo, con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il ricorrente ha chiesto la corresponsione del beneficio e degli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla riliquidazione e quelli percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione.

Nel costituirsi, l’INPS ha comunicato di avere erogato gli importi richiesti nel mese di giugno 2022 e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente non ha eccepito nulla in ordine a tale richiesta, sicché la questione giunge alla decisione del giudice monocratico nei termini indicati dalla resistente.

La Motivazione della Corte

Il giudice prende atto che la parte ricorrente non ha contestato la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla resistente. Tale richiesta è seguita al deposito del ricalcolo della pensione per cui è causa e alla prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli accessori di legge. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La Corte affronta poi il profilo delle spese, muovendo da una premessa di carattere sistematico. La definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale: a tale categoria deve ritenersi appartenga l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il collegio richiama sul punto un precedente di legittimità, Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951, assumendone il principio come criterio di qualificazione della fattispecie processuale.

Da questa qualificazione discende la disciplina delle spese. Poiché la pronuncia è resa su questione pregiudiziale, trova applicazione l’art. 31, comma 3, c.g.c., in forza del quale deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio. Il giudice non procede quindi alla liquidazione in favore di alcuna parte, nonostante la definizione sia intervenuta in senso satisfattivo per il ricorrente.

Resta da regolare il diverso profilo delle spese della sentenza. Ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., nulla è dovuto al riguardo, attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La Corte perviene così alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla compensazione delle spese del giudizio e alla statuizione di nulla per le spese della sentenza, con mandato alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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