Cessazione della materia del contendere per satisfazione del diritto pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 174 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la riliquidazione del trattamento e il pagamento delle somme dovute, comprensive degli arretrati, da parte dell’ente previdenziale prima della definizione determinano la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta piena satisfazione della posizione del ricorrente. Il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 spetta al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità quando al 31 dicembre 1995 risulti un’anzianità di servizio inferiore ai quindici anni. In tal caso la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ciascun anno utile maturato sino a quella data. L’aliquota del 44% non è applicabile a chi, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. La conformità dell’attività amministrativa ai nuovi approdi ermeneutici esclude ogni residuo interesse alla pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, oltre rivalutazione e interessi. La domanda muoveva dalla rideterminazione della quota retributiva con l’aliquota di rendimento al 44%.
L’INPS, costituitosi, ha dedotto di avere già emesso il provvedimento di riliquidazione del trattamento e di avere corrisposto tutte le somme spettanti, compresi gli arretrati maturati, con il cedolino del giugno 2022, quindi prima della notifica del ricorso. L’Istituto ha chiesto in via principale il rigetto della domanda e in subordine la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere. In via ulteriore ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha ricostruito il quadro giuridico di riferimento. Le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno collegato la spettanza del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. 1092/1973 al possesso di due requisiti: la cessazione dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio inferiore a quindici anni.
La sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni; la successiva sentenza n. 12/2021/QM lo ha esteso a chi al 31 dicembre 1995 presentava un’anzianità inferiore ai quindici anni. Entrambe hanno precisato che il beneficio va liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato sino a quella data. Ne deriva che l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva ai militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore ai quindici anni.
La Corte ha rilevato che anche l’INPS si è adeguato a tali principi, impartendo indirizzi agli uffici periferici con le circolari n. 107 e 199 del 2021. L’attività dell’Istituto risulta asseverata dalla documentazione prodotta in atti, segnatamente il cedolino della pensione di giugno 2022 e il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico.
Su queste basi il giudice ha ritenuto l’attività dell’ente pienamente satisfattiva della posizione del ricorrente, essendo stato riliquidato il trattamento e messe in pagamento le somme dovute in corretta applicazione delle norme vigenti. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della sopravvenuta definizione del rapporto. Il provvedimento è stato adottato dal giudice unico in composizione monocratica, con contestuale ordine di apposizione dell’annotazione a tutela dei dati identificativi delle parti.
Nota della Redazione
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