Debito di vigilanza e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 103 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che li detenga per il solo debito di vigilanza, ossia per l’uso strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ufficio cui è preposto, non è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. L’obbligo di rendicontazione contabile grava esclusivamente sul consegnatario titolare di un debito di custodia, cui è affidata la materiale gestione e movimentazione dei beni, con conseguente responsabilità diretta per ammanchi e irregolarità e inversione dell’onere della prova. La distinzione trova fondamento nell’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924 e nell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002. Ne consegue che, difettando il presupposto soggettivo dell’obbligo di resa, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti.

Il Fatto

Il magistrato incaricato dell’istruttoria ha sottoposto al Collegio il conto giudiziale reso da una consegnataria in servizio presso un Comune per l’esercizio finanziario 2013. Il documento, redatto sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, esponeva la consistenza iniziale, i carichi, gli scarichi e la consistenza finale di 47 beni mobili, senza però individuare quelli per i quali fosse configurabile un debito di custodia. Il conto risultava firmato dalla consegnataria ma privo del visto del responsabile del servizio finanziario; l’invio all’amministrazione e il deposito presso la Sezione erano inoltre avvenuti oltre i termini, e mancava la relazione dell’organo di controllo interno.

L’agente contabile ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, assumendo di non aver mai gestito alcun magazzino o deposito e di aver unicamente utilizzato arredi e attrezzature per le ordinarie funzioni dell’ufficio diretto. Il Comune aveva peraltro trasmesso l’anagrafe degli agenti contabili includendovi erroneamente anche gli agenti amministrativi. All’udienza il difensore ha confermato la difesa e il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la gestione del denaro e dei beni pubblici è assoggettata a un sistema rigoroso di controlli, del quale la resa del conto giudiziale costituisce elemento fondamentale. Su tale premessa si innesta la distinzione tra le due figure di consegnatario, che comportano responsabilità differenti.

Il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni affidati all’agente contabile incaricato della loro movimentazione, come il magazziniere titolare di un deposito. Questi deve custodire i beni, impedirne la rimozione o la cessione prive di documentazione giustificativa, rendicontare ogni movimento e rispondere personalmente degli ammanchi secondo le regole di contabilità. Il debito di vigilanza non comporta invece la materiale gestione: si configura quando il soggetto fruisce dei beni per le proprie funzioni, assumendo la responsabilità di un uso corretto e diligente, come il dirigente che ha in dotazione computer e arredi.

La norma di riferimento è l’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Coerentemente l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 esclude i consegnatari per debito di vigilanza dall’onere di resa. La giurisprudenza richiamata — Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 81/1988 e sentenza n. 25/1990 — conferma che i dipendenti che utilizzano beni mobili per adempiere ai propri obblighi di servizio rispondono solo per violazione del debito di vigilanza, senza inversione dell’onere della prova in caso di furto.

Il Collegio precisa inoltre che l’obbligo di custodia persiste sino all’assegnazione dei beni ai vari uffici e che il passaggio dall’agente contabile all’utilizzatore richiede un verbale attestante descrizione, stato di conservazione, data e identità del consegnatario e del ricevente. Il custode resta responsabile anche verso utilizzatori esterni, salvo che questi assumano il ruolo di sub-consegnatario, con obbligo di coordinamento e aggiornamento dell’inventario in capo al consegnatario principale.

Applicando tali principi, il documento depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti in inventario, tra i quali non sono individuabili quelli riferibili a una gestione configurabile come debito di custodia in senso tecnico. Trattandosi di beni in uso comune all’ufficio per le normali funzioni istituzionali, e non di beni custoditi in magazzino e destinati alla distribuzione, deve ravvisarsi un mero debito di vigilanza, con conseguente assenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, fermo il dovere di redigere l’inventario per il Comune. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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