Buoni carburante, necessario lo scarico documentato dal distributore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 181 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo alla gestione di buoni carburante, la regolarità del conto non può essere desunta dal solo raffronto quantitativo tra giacenza iniziale e rimanenze finali. Ai sensi dell’art. 626 r.d. n. 827/1924, lo scarico — cioè l’effettivo impiego del titolo — deve essere giustificato da documentazione che ne comprovi la conformità alle norme e la destinazione a finalità pubbliche. Sono idonee, in particolare, le ricevute timbrate e firmate dal gestore del distributore attestanti erogazione, tipologia e importo del carburante, data di rifornimento e targa del mezzo. La dichiarazione resa dall’utilizzatore comprova il carico, non lo scarico. La dichiarata irregolarità del conto non comporta però addebito quando manchi la prova della colpa grave, dovendosi applicare all’agente contabile i principi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dall’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 147 c.g.c., del conto giudiziale relativo ai buoni carburante del Comune di Viterbo per la gestione 2020, reso dall’agente contabile utilizzatore dei buoni per il rifornimento dell’auto a disposizione del Sindaco.

All’esito dell’esame, il giudice designato aveva constatato la regolarità del conto e proposto il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c.. Il Pubblico Ministero ha espresso avviso contrario, rilevando l’assenza di documentazione giustificativa del concreto impiego dei buoni. L’agente ha depositato memorie, deducendo l’assenza di una regolamentazione comunale sul punto e il discarico ottenuto per la gestione 2019, identica per modalità e documenti.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla documentazione necessaria a dimostrare lo scarico dei buoni benzina. Il mero raffronto tra i buoni in consegna a inizio anno e quelli rimasti a fine esercizio non è sufficiente: i buoni potrebbero essere stati smarriti o utilizzati per scopi non istituzionali. Lo scrutinio parte dal dato numerico, ma esige elementi che attestino la correttezza dell’impiego del bene.

Il Collegio richiama l’art. 626 r.d. n. 827/1924, che impone la giustificazione documentale di ogni operazione di uscita nei conti dei singoli contabili. L’uscita rappresenta lo scarico, cioè l’impiego del titolo, e deve illustrare l’utilizzo del carburante esclusivamente per finalità pubbliche.

Sono ritenute idonee le dimostrazioni già richiamate per il medesimo Comune in Sez. Lazio nn. 710 e 711/2023: ricevute timbrate e firmate dal gestore della pompa, con indicazione dell’erogazione, della tipologia e dell’importo del carburante, della data di rifornimento e della targa dell’autovettura. Nella specie tale documentazione manca. La foto del contachilometri non prova la correlazione con la macchina in uso al Sindaco e riguarda anche mesi dell’anno precedente: nulla comprova sull’utilizzo dei buoni.

La documentazione prodotta ha natura meramente ricognitiva di autodichiarazione dell’utilizzatore: è idonea a comprovare il carico, non lo scarico. Il conto è pertanto irregolare.

Ai fini dell’addebito, il Collegio esamina l’elemento soggettivo. Richiamate SS.RR. n. 12/QM/2007 e la giurisprudenza conforme, la responsabilità contabile è personale e limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave, con inversione dell’onere della prova (Sez. Lazio n. 805/2021; Sez. Sicilia n. 614/2019; Sez. II Appello n. 7/2021; Sez. Toscana n. 325/2023). Non emerge alcun ammanco. L’agente ha illustrato l’assenza di regolamentazione specifica dell’Ente e la mancanza di indicazioni sulla documentazione da conservare. La violazione di orientamenti giurisprudenziali successivi alla gestione non integra la colpa grave. Il Collegio non procede quindi ad alcun addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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