Cessata materia del contendere e spese per pagamento tardivo della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 245 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il pagamento del trattamento richiesto, intervenuto ad opera dell’ente resistente nel corso del processo, determina la cessata materia del contendere, in quanto sopravviene il soddisfacimento della pretesa del ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: il resistente che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso è tenuto al pagamento delle spese di lite, commisurate al valore della causa e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. La declaratoria di cessazione resta pertanto inscindibile dalla condanna alle spese, quale effetto dell’accertamento della fondatezza originaria della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, affetto da gravi patologie, ha presentato istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata, inoltrata al Comando della Guardia di Finanza. Con decreto del 2017 l’Amministrazione ha riconosciuto il diritto al trattamento, ma l’INPS non ha provveduto alla relativa liquidazione. Da qui la domanda giudiziale volta ad ottenere la pensione con decorrenza dalla data del riconoscimento, oltre spese distratte a favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato di aver dato applicazione al decreto, corrispondendo la pensione e gli arretrati solo sulla rata di luglio 2023. Ha quindi concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della domanda e, in subordine, per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. All’udienza, entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione, divergendo sulle spese.
La Motivazione della Corte
La decisione muove dalla constatazione, fondata sulla documentazione in atti, che il resistente ha soddisfatto la pretesa del ricorrente, circostanza riconosciuta dallo stesso istante. Viene così dichiarata la cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia di merito.
Il punto centrale attiene alla regolazione delle spese. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale la caducazione dell’interesse per effetto dell’adempimento tardivo non esonera il resistente dalle conseguenze economiche del processo. L’INPS ha effettuato il pagamento solo nel mese di luglio 2023, quindi dopo la proposizione del ricorso e in epoca prossima alla definizione del giudizio.
Tale circostanza consente di imputare al resistente la soccombenza virtuale, poiché l’iniziativa giudiziale del ricorrente si rivela fondata nella sua origine. Il resistente è quindi condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.500,00, tenuto conto del valore della causa, oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario e nulla per le spese di giudizio.
Con il dispositivo la Sezione dichiara la cessata materia del contendere e condanna il resistente alle spese nei termini indicati, fissando in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza e mandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.