Riscatto contributivo tra decorrenza giuridica ed economica e computo dei servizi preruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 288 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative alla formazione della posizione assicurativa che costituisce presupposto del trattamento pensionistico, anche quando non concernono trattamenti in senso stretto. Il diritto al riscatto oneroso del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica dell’assunzione si fonda sul combinato disposto degli artt. 8, 15 e 142 del d.P.R. n. 1092/1973, che impone all’ente previdenziale di quantificare l’onere. Il computo dei servizi preruolo anteriori al 1988 è gratuito ma richiede espressa domanda nei termini di legge. Accertato il diritto, l’INPS è tenuto ad aggiornare la posizione assicurativa e a riliquidare la pensione, con corresponsione delle differenze, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Il Fatto

La ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Interno dal dicembre 1982, dopo aver svolto alcune supplenze temporanee presso una scuola media statale negli anni 1975-1976. Questi periodi preruolo erano stati segnalati all’INPS nella procedura di variazione della posizione assicurativa.

L’interessata aveva presentato domanda di riscatto agevolato ai sensi degli artt. 8 e 142 del d.P.R. n. 1092/1973 per il periodo tra decorrenza giuridica ed effettiva presa di servizio, e successivamente domanda di pensione di vecchiaia. L’INPS aveva liquidato la pensione con il sistema misto senza considerare né il riscatto né le supplenze temporanee. Nonostante solleciti e diffida, l’ente non aveva dato riscontro, così la ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto e la riliquidazione del trattamento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara la contumacia dell’INPS, verificata la correttezza delle notifiche. Nel merito, osserva che la giurisdizione contabile sussiste anche per le controversie correlate alla formazione della posizione assicurativa, pur non concernenti trattamenti pensionistici in senso stretto.

Il Collegio individua la disciplina applicabile nel combinato disposto degli artt. 8, 15 e 142 del d.P.R. n. 1092/1973. L’art. 8 stabilisce il computo dei servizi prestati come dipendente statale ai fini del trattamento di quiescenza; l’art. 15 prevede il computo a domanda dei servizi che hanno costituito titolo per l’inquadramento; l’art. 142 disciplina l’imputazione delle ritenute non operate durante i periodi computati.

Alla luce della normativa e della non contestazione dei periodi richiesti, comprovati in atti, la Corte riconosce il diritto al riscatto oneroso del periodo tra decorrenza giuridica ed economica, qualificando la c.d. sistemazione contributiva come ricondotta agli artt. 8 e 142. L’INPS deve avviare il calcolo dell’onere entro venti giorni dalla notifica.

Quanto alle supplenze, la Corte rileva che il computo dei servizi preruolo richiede espressa domanda nei termini, nella specie presentata. Essendo anteriori al 1988, tali periodi sono suscettibili di riscatto gratuito a domanda, richiamando C.d.c. Sez. Sicilia n. 488/2023; l’INPS deve quindi aggiornare la posizione assicurativa entro trenta giorni.

Conseguentemente, l’ente è tenuto a riliquidare la pensione e a corrispondere le differenze sui ratei arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eccedente gli interessi, richiamando Corte dei conti SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del legale antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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