Azione di accertamento dell’invalidità superiore al 74% e interesse ad agire del (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 303 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato di invalidità, anche superiore al 74 per cento, proposta dal lavoratore che intenda accedere ai benefici contributivi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, senza che la sola circostanza dell’essere ancora in servizio integri difetto di interesse ad agire. L’interesse ad agire si radica nello status di invalidità, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegati dall’ordinamento alla condizione fisica del soggetto. La tutela costituzionale e sovranazionale della persona disabile conferisce a tale situazione la natura di fattispecie completa e non frazionata. Ne consegue che il giudice contabile deve delibare la domanda nel merito, disponendo se del caso la consulenza medico legale.
Il Fatto
La ricorrente, all’esito di un provvedimento del Giudice del lavoro che aveva declinato la propria giurisdizione, ha riassunto la causa davanti alla Corte dei conti. Ha prospettato il proprio stato di invalidità, fondato su plurime infermità, ed ha dedotto di aver presentato all’INPS domanda per ottenere l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento, ai fini del riconoscimento dei contributi figurativi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. La Commissione di prima istanza l’aveva riconosciuta invalida nella misura del 55 per cento.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in quanto la ricorrente era ancora in servizio. Nel merito ha dedotto l’infondatezza della domanda e si è opposto all’espletamento della consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto l’eccezione preliminare, qualificandola come questione idonea a definire l’intero giudizio e ad assorbire il merito. L’eccezione è infondata.
La Corte dichiara di voler dare continuità all’orientamento che legittima la domanda di accertamento dell’invalidità nei termini utili al conseguimento del beneficio. Richiama in proposito Cass. n. 2691 del 2009, Cass. n. 11161 del 2003 e Cass. n. 9146 del 2002, dalle quali emerge che l’azione di mero accertamento dello stato invalidante è ammissibile a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione.
L’interesse ad agire, si argomenta, ben può configurarsi in relazione a uno status, quale quello di invalidità, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegati dall’ordinamento alla condizione fisica dell’invalido. Il giudice richiama altresì l’ordinanza n. 4833 del 2023, in continuità con la pronuncia n. 24953 del 2021, che valorizza lo spessore e la rilevanza oggettiva riconosciuti dal diritto positivo alla situazione del soggetto disabile.
La Corte sottolinea come la tutela della persona disabile trovi fondamento nella Costituzione e nelle fonti sovranazionali, richiamando l’art. 26 della Carta di Nizza. L’azione non verte su una condizione improduttiva di effetti, ma mira all’accertamento di uno status che consente l’accesso alle misure predisposte per l’uguaglianza sostanziale. Da ciò la conclusione che la domanda può e deve essere delibata anche se la ricorrente è ancora in servizio.
Passando al merito, il giudice richiama il testo dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 e rileva la necessità di accertare se la ricorrente possieda un’invalidità superiore al 74 per cento. Ritiene pertanto di natura tecnica la questione e dispone consulenza tecnica affidandola al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, con quesito volto a stabilire il grado e la decorrenza dell’invalidità. Rigetta l’eccezione di inammissibilità, sospende ogni ulteriore giudizio, fissa i termini per le operazioni peritali e rinvia la causa a nuovo ruolo, riservando le spese al merito.
Nota della Redazione
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