Coefficiente 3,60% solo per sottufficiali cessati prima del limite di età (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 407 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema retributivo il punto di partenza di ogni calcolo è costituito dalla base pensionabile alla cessazione, e rileva lo stato giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo secondo la legge allora vigente. L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non può essere letto isolatamente, ma alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge n. 335/1995, che ha distinto i trattamenti secondo l’anzianità maturata al 31.12.1995. La clausola di salvaguardia del comma 8 non estende ai militari con anzianità superiore a diciotto anni i coefficienti di rendimento previsti per i sottufficiali. La maggiorazione del 3,60% di cui al comma 6 ha finalità perequativa e opera esclusivamente per i collocamenti in quiescenza anticipati rispetto al limite di età. È ragionevole la diversità di trattamento tra chi cessa per limiti di età e chi accede alla pensione prima, trattandosi di situazioni eterogenee.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri in congedo, titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata dall’INPS, ha chiesto la rideterminazione del trattamento di quiescenza con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% sulla base pensionabile dal ventunesimo anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione. Il ricorrente ha militato per la quasi totalità della carriera nel ruolo dei sottufficiali, transitando nel ruolo ufficiali ad esaurimento solo a fine carriera.

L’INPS ha resistito eccependo che la pensione era stata liquidata con il sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, per l’anzianità superiore a diciotto anni posseduta al 31.12.1995, e che i coefficienti invocati non si applicavano. In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei. Il giudizio è stato definito con il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua due contrapposti orientamenti. Il primo, favorevole al ricorrente, legge l’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 come norma di chiusura precettiva, di salvaguardia per chi progredendo in carriera subirebbe un decremento del trattamento. Il secondo, in linea con l’INPS, muove da una interpretazione letterale e sistematica della disposizione e degli artt. 8 d.lgs. n. 165/1997 e 17, comma 1, legge n. 724/1994. Il collegio aderisce al secondo.

Il percorso argomentativo muove dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM/Pres./Sez. L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 è entrato in vigore quando vigeva il solo sistema retributivo puro e non può essere letto isolatamente, ma alla luce delle innovazioni della legge n. 335/1995. Questa ha introdotto tre fasce: il metodo contributivo per i nuovi assunti dal 1996, il sistema retributivo per chi al 31.12.1995 aveva maturato diciotto anni, il sistema misto per gli altri. La ratio della riforma è la transizione graduale, segnata dallo spartiacque dei diciotto anni.

Da ciò deriva che il punto di partenza di ogni calcolo nel sistema retributivo è la base pensionabile alla cessazione, nella specie quella maggiore del ruolo degli ufficiali. Rileva, infatti, lo stato giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo. Poiché il ricorrente al 31.12.1995 vantava anzianità superiore a diciotto anni, l’art. 54, commi 1 e 2, non gli era applicabile: il trattamento è stato calcolato ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, con quota retributiva fino al 31.12.2011 e contributiva successiva per effetto del d.l. n. 201/2011.

Quanto al coefficiente speciale, il comma 6 estende ai sottufficiali dei Carabinieri la disciplina del comma 5, riferita a chi è collocato in congedo prima del compimento del limite di età. L’ipotesi non ricorre, perché il ricorrente è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età. La limitazione dell’aliquota del 3,60% ai collocamenti anticipati persegue una finalità perequativa verso chi, cessando prima, non raggiunge la pensione massima.

Il giudice respinge anche la censura di disparità di trattamento: la diversità è ragionevole data l’eterogeneità delle situazioni, e le norme succedutesi mirano a evitare incrementi del trattamento nel passaggio tra sistemi di calcolo, in coerenza con la finalità di contenimento della spesa pubblica. Le spese sono compensate in ragione del non omogeneo orientamento della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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