Cessata materia del contendere su ricalcolo pensionistico ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 409 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente integra cessata materia del contendere e determina la definizione del processo senza esame del merito. La circostanza che l’INPS abbia rideterminato il trattamento con l’applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 e abbia corrisposto gli arretrati configura soddisfacimento integrale della domanda. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione senza soccombenza sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva della pensione, dell’aliquota fissa del 44% ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’INPS si è costituito in giudizio rappresentando di aver già rideterminato la pensione con l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento, in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di febbraio 2024. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice Unico delle pensioni riguarda gli effetti sul processo della sopravvenuta soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio. Il ricorrente aveva domandato l’applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva del trattamento pensionistico.
Il giudice contabile rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata liquidata. L’accertamento è compiuto con riferimento specifico alla pretesa formulata nell’atto introduttivo e alla documentazione prodotta dall’Istituto.
La Corte non procede all’esame del merito della questione sull’aliquota applicabile. La definizione del giudizio riposa su un fatto sopravvenuto, idoneo a privare di interesse la pronuncia richiesta. La pretesa azionata risulta integralmente satisfattiva, perché la prestazione è stata liquidata secondo la rideterminazione operata dall’INPS.
Da ciò deriva la declaratoria di cessata materia del contendere, che il dispositivo qualifica come estinzione del giudizio. Sulle spese il giudice dispone la compensazione, coerentemente con una definizione che non vede soccombere alcuna parte nel merito. Nulla è dovuto per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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