Cessata materia del contendere sul ricalcolo pensionistico ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 411 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessata materia del contendere va dichiarata quando la prestazione domandata con l’atto introduttivo sia stata effettivamente liquidata nel corso del giudizio. La sopravvenuta satisfazione della pretesa rende priva di oggetto la controversia e determina l’estinzione del processo. La declaratoria presuppone la prova dell’avvenuta erogazione, non la mera allegazione dell’ente. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della definizione sopravvenuta del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44 per cento.

L’INPS si costituiva rappresentando di aver già rideterminato la pensione in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, applicando il 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di febbraio 2024, producendo la relativa documentazione. L’ente concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

La questione si esaurisce sul piano processuale. Il Giudice Unico rileva che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, domandata con l’atto introduttivo, è stata liquidata.

Il thema decidendum verteva esclusivamente sull’applicazione della quota retributiva secondo la disposizione invocata dal ricorrente. L’ente ha dato attuazione alla pretesa, ancorché con l’aliquota del 2,44 per cento indicata in memoria e non con il 44 per cento richiesto, e ha documentato l’erogazione degli arretrati con la rata di febbraio 2024.

Su questa base la Corte dichiara la cessata materia del contendere. Il giudizio di ottemperanza alla pretesa azionata diviene privo di oggetto per effetto della sopravvenuta liquidazione della prestazione: la pronuncia si limita pertanto a prendere atto della definizione del rapporto nel corso del processo.

Le spese di lite sono compensate tra le parti, nulla essendo dovuto per le spese di giudizio. La definizione sopravvenuta della controversia giustifica la compensazione, non essendo ravvisabile una soccombenza in senso sostanziale.

Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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