Ricongiunzione onerosa: la decadenza scatta per l’omessa verifica delle trattenute (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 439 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione onerosa disciplinata dalla legge n. 29/1979, la decadenza dal beneficio consegue, ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, all’omesso versamento dell’intero onere o almeno della parte corrispondente alle prime tre rate entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ovvero alla mancata presentazione, nello stesso termine, della domanda di rateazione. Il lavoratore non può invocare il proprio legittimo affidamento quando l’inadempimento dipenda dalla mancata attivazione delle trattenute in busta paga, poiché grava su di lui l’onere di verifica della loro effettiva esecuzione, trattandosi di adempimento di facile attuazione e nella sua piena disponibilità. La decadenza è pertanto legittima anche quando il ritardo sia materialmente riferibile alla gestione stipendiale, restando il comportamento del lavoratore privo del carattere dell’incolpevolezza.

Il Fatto

La ricorrente, ex docente collocata in quiescenza dal 1° settembre 2022 con il sistema c.d. “quota 100”, aveva chiesto la ricongiunzione onerosa dei periodi di lavoro prestati come insegnante presso una scuola paritaria religiosa dal novembre 1979 al giugno 1983. L’INPS aveva accolto la domanda con atto del 25 giugno 2021, determinando l’onere a carico dell’interessata.

Non essendo state applicate le trattenute rateali sulla retribuzione, l’Istituto aveva poi emanato un provvedimento di decadenza dal beneficio, comunicato nel luglio 2022. La ricorrente ha impugnato tale atto davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto alla ricongiunzione, l’annullamento del provvedimento di decadenza e delle determinazioni sul trattamento pensionistico, e in via subordinata la condanna solidale delle amministrazioni al risarcimento del danno o alla costituzione di una rendita vitalizia.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha respinto il ricorso muovendo dalla disciplina dell’art. 5 della legge n. 29/1979, che impone alla gestione previdenziale di comunicare all’interessato l’ammontare dell’onere e il prospetto delle possibili rateizzazioni entro centottanta giorni dalla domanda. La stessa norma stabilisce che, ove la somma non sia versata in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, o non sia presentata nello stesso termine la domanda di rateazione, si intende che l’interessato abbia rinunciato alle facoltà di ricongiungimento.

La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva avuto comunicazione del provvedimento di accoglimento e che, per sua stessa ammissione, si era “disinteressata” delle sorti della rateizzazione, assumendo di averla invocata per silenzio-assenso. Il collegio ha escluso che tale modalità fosse sufficiente, osservando come la norma richieda una manifestazione espressa della volontà di avvalersi del pagamento rateale.

Il punto centrale della decisione riguarda il riparto degli oneri di diligenza. La Corte ha affermato che la ricorrente avrebbe dovuto verificare l’effettiva applicazione della trattenuta sulla propria retribuzione, trattandosi di controllo di facile adempimento e nella sua piena e diretta disponibilità. Ne è derivata l’esclusione del legittimo affidamento invocato, non sussistendo alcun affidamento “incolpevole” quando il lavoratore ometta di accertarsi dell’esecuzione delle trattenute.

Il collegio ha inoltre valorizzato la disciplina interna dell’INPS, che prevede espressamente la decadenza in caso di omesso tempestivo versamento di quattro rate consecutive, dando applicazione a tale regola nel caso concreto. La legittimità del provvedimento di decadenza e l’insussistenza dell’affidamento hanno quindi determinato l’infondatezza di tutte le domande, comprese quelle risarcitorie e di costituzione di rendita vitalizia, con integrale rigetto del ricorso.

Le spese sono state compensate in ragione della peculiare natura della fattispecie, ed è stata dichiarata la contumacia delle amministrazioni scolastiche intimate e non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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