Cessata materia del contendere per intervenuto ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 434 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia pensionistica la sopravvenuta liquidazione, nel corso del processo, della prestazione domandata con il ricorso integra il venir meno dell’interesse alla decisione e determina la cessata materia del contendere. Il giudice contabile dichiara pertanto l’estinzione del giudizio, senza scrutinio nel merito della domanda originaria. La declaratoria presuppone che l’amministrazione abbia effettivamente riconosciuto e corrisposto quanto richiesto, con produzione della relativa documentazione. In tali ipotesi le spese di lite sono compensate tra le parti, e nulla è dovuto per le spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44%. L’INPS si è costituito rappresentando di aver già rideterminato la pensione in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, applicando il 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di maggio 2024, producendo la relativa documentazione.

L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice contabile riguarda l’incidenza, sul giudizio in corso, dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata. Il ricorrente aveva domandato l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva del trattamento pensionistico.

Nelle more del giudizio la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata liquidata. La Corte rileva che il bene della vita richiesto con l’atto introduttivo è stato riconosciuto dall’amministrazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito.

Da ciò deriva la declaratoria di cessata materia del contendere, che chiude il giudizio senza esame del fondamento della pretesa originaria. La decisione si fonda sulla verifica dell’avvenuta liquidazione della prestazione domandata, documentata agli atti dall’Istituto.

La Corte dispone la compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio, in ragione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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