Commissario ad acta per l’integrale esecuzione della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 61 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il thema decidendum è circoscritto alla verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo statuito nel giudicato, senza alcun ulteriore accertamento nel merito. Presupposto dell’azione è l’inadempimento, anche solo parziale, dell’ente all’obbligo di conformarsi alla sentenza passata in giudicato. La rituale notificazione della diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 218 c.g.c., costituisce presupposto processuale del ricorso. Accertata la mancata integrale esecuzione, il giudice ordina all’ente di dare esecuzione alla sentenza entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice unico aveva dichiarato il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, per una pluralità di infermità, con ascrizione alla Tabella A, categoria 3.
L’INPS, con atto del 17.05.2023, ha conferito la pensione privilegiata dalla medesima decorrenza, ma ascrivendola alla Tabella A, categoria 5, riconoscendo solo alcune delle infermità già accertate. Il ricorrente chiede pertanto l’ordine di integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, con vittoria delle spese. L’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico dichiara in via preliminare la contumacia dell’INPS, ritualmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Verifica poi l’ammissibilità dell’azione: il ricorso è stato preceduto dalla notificazione di una diffida ad adempiere, che l’art. 218 c.g.c. pone quale presupposto processuale del giudizio di ottemperanza, con espressa avvertenza delle conseguenze del mancato adempimento.
Accerta inoltre che la sentenza è passata in giudicato, per la decorrenza dei termini di impugnazione senza appello, come attestato dal Ruolo Generale dei giudizi di appello.
Nel merito, il Giudice ribadisce che oggetto dell’ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento del giudicato, onde consentire il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione, richiamando Sez. II App. nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014. Presupposto è l’inadempimento, anche parziale, dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi alla sentenza, il che esclude ogni ulteriore accertamento e circoscrive l’ottemperanza a tale obbligo.
Su queste basi il ricorso è accolto: risulta provata la mancata esecuzione della sentenza, essendovi stata solo un’ottemperanza parziale al dictum del giudice della cognizione. Sussistono dunque tutti i presupposti di legge per l’accoglimento.
Il Giudice ordina all’INPS di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Regionale dell’INPS per il Lazio, o un dirigente da lui delegato. Le spese di lite, per soccombenza, sono poste a carico dell’Istituto e liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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