Cessazione materia del contendere e carenza interesse nella riliquidazione pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 81 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione in via amministrativa della pretesa azionata in giudizio determina il venir meno dell’interesse alla decisione. Se la rinuncia agli atti interviene prima della notifica alle controparti, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. amm.; se la carenza di interesse si perfeziona successivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’aliquota del 2,44% alla quota retributiva, in ossequio alle pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, integra il soddisfacimento della pretesa e giustifica la compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti alla Marina Militare e in quiescenza con il sistema misto, con anzianità al 31.12.1995 inferiore ai diciotto anni, hanno chiesto la riliquidazione della pensione con applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto richiamando le sentenze delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.
L’INPS, costituitosi, ha sostenuto che la norma invocata opera solo per i militari con anzianità tra quindici e venti anni, escludendo i ricorrenti. Ha però riferito di aver già riliquidato la pensione con l’aliquota del 2,44% per due dei ricorrenti, con arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale, e di aver predisposto il provvedimento per il terzo. Due ricorrenti hanno nel frattempo rinunciato agli atti; il terzo ha preso atto della riliquidazione e del pagamento degli arretrati, chiedendo dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La questione attiene esclusivamente al rito e all’esito del giudizio, una volta divenuta incontestata la soddisfazione della pretesa in via amministrativa. Il giudice monocratico verifica anzitutto il momento in cui è intervenuta la rinuncia agli atti dei due ricorrenti e il suo effetto sul processo.
La comunicazione con cui costoro hanno rinunciato, perché la pretesa giudiziale risultava soddisfatta in via amministrativa con i provvedimenti prodotti, comprova il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio. Poiché la rinuncia è intervenuta prima della notifica alle controparti, la Corte dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. amm. e non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Per il terzo ricorrente il percorso è diverso. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è intervenuta successivamente, dopo che il difensore ha verificato l’effettiva riliquidazione e il pagamento degli arretrati. A fronte di una pretesa ormai integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
La Corte non applica l’art. 54 del DPR n. 1092/1973 nel merito, ma recepisce l’esito dell’adeguamento amministrativo già compiuto in ossequio alle pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, con applicazione dell’aliquota del 2,44% alla quota retributiva. Su questa base giustifica la compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio, stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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