Aliquota 44% inapplicabile al militare con anzianità inferiore a quindici anni (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 98 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, la quota retributiva della pensione del personale militare che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni si calcola applicando il 2,44% per ogni anno utile, e non l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 vincola il giudice di primo grado, che non può discostarsene: solo la sezione giurisdizionale d’appello può rimettere la questione alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 117 c.g.c.. Il giudice contabile dichiara pertanto il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione di appartenenza e rigetta la domanda di riliquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, che ha prestato servizio come militare, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico lamentando che l’INPS avesse applicato l’aliquota prevista dall’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, propria del personale civile, anziché quella più favorevole del 44% invocata in forza dell’art. 54 per il personale militare. Ha richiamato la giurisprudenza contabile e ha concluso per la condanna dell’istituto al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS ha contestato l’applicazione dell’aliquota del 44%, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 11/2021 e la circolare INPS n. 199/2021, e ha dedotto di avere già riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44% annuo, concludendo per la cessata materia del contendere. Il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha eccepito la nullità della notifica e il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, con compensazione delle spese. Nel merito, la questione riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo della pensione del personale cessato dal servizio.
Il collegio richiama l’art. 54, commi 1 e 2, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile. La norma, inserita nel capo dedicato al personale militare, opera dunque entro un arco di anzianità delimitato.
Il percorso argomentativo si regge sui principi formulati dalle Sezioni riunite n. 1/2021: la quota retributiva del sistema misto, per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra quindici e diciotto anni, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando il 2,44% per ogni anno utile; l’aliquota del 44% non è applicabile a chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. La successiva Sezioni riunite n. 12/2021 ha esteso il criterio al militare cessato con anzianità superiore a venti anni e con meno di quindici anni al 31 dicembre 1995, sempre con l’aliquota del 2,44% per ogni anno.
Il giudice contabile spiega la genesi del coefficiente: rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno diciotto anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995; per determinare l’aliquota si divide il 44% per diciassette anni, ottenendo una misura annua del 2,445%, arrotondata al 2,44%.
Il collegio afferma quindi il valore vincolante del principio di diritto delle Sezioni riunite per il giudice di primo grado, salvo il potere della sezione d’appello di rimettere la decisione dell’impugnazione alle Sezioni riunite in caso di non condivisione, ai sensi dell’art. 117 c.g.c.. Poiché il ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’aliquota del 44%, il ricorso è rigettato. Le competenze legali sono compensate in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, delle recenti pronunce delle Sezioni riunite e dell’intervento legislativo richiamato.
Nota della Redazione
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