Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 93 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di accertamento, per effetto della soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio, impone al giudice contabile di dichiarare l’estinzione del processo. La declaratoria consegue all’accertamento del sopravvenuto ricalcolo del trattamento da parte dell’ente previdenziale. Le spese di lite sono compensate quando la definizione del giudizio non implica soccombenza sostanziale di alcuna parte.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del DPR 1092/73.

L’INPS si è costituito deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. L’Istituto ha rappresentato di aver impartito alle Sedi territoriali, con la Circolare n. 44 del 23.03.2022, l’indicazione di procedere al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% per gli aventi diritto a decorrere dal 1 gennaio 2022. Ha aggiunto che il trattamento del ricorrente era già stato ricalcolato con atto n. LT0942021000019 e che gli arretrati erano stati corrisposti con la rata di febbraio 2022, con conseguente cessazione della materia del contendere. All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata liquidata. Il dato rilevante non è la fondatezza nel merito della domanda, ma il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia.

Su questa premessa la Sezione applica l’istituto della cessazione della materia del contendere. Quando la pretesa dedotta in giudizio risulta soddisfatta dall’amministrazione o dall’ente previdenziale, il processo non ha più ragione di proseguire e va chiuso con declaratoria di estinzione del giudizio.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata la liquidazione sopravvenuta, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare il merito delle contrapposte deduzioni. La decisione non contiene alcuna valutazione sulla spettanza dell’aliquota del 44% invocata dal ricorrente, né sulla correttezza del ricalcolo operato dall’Istituto.

Quanto alle spese di lite, la Corte le compensa. La soluzione si spiega con l’assenza di una soccombenza sostanziale: la definizione del giudizio deriva da un fatto sopravvenuto, non dall’accoglimento o dal rigetto della domanda. Nulla è disposto per le spese di giudizio, in coerenza con il regime proprio del giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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