Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 37 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa del conto, ancorché strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale. Quando l’agente contabile deposita i conti giudiziali nel termine perentorio assegnato con decreto e l’ente li trasmette alla Sezione, il giudizio è definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La verifica sostanziale dei conti resta riservata al separato giudizio di conto, cui gli atti sono rimessi.
Il Fatto
La Procura Regionale ha adito il giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale chiedendo, ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 174/2016, l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale a una società concessionaria della riscossione coattiva dei tributi comunali, per il periodo dall’01.01.2020 al 31.08.2020.
Con decreto del 26.09.2023 il giudice ha fissato il termine di 120 giorni per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione degli stessi all’ente e alla Sezione. L’amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione entro il termine assegnato; con successivo decreto è stata fissata l’udienza in camera di consiglio del 21.02.2024.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato atto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi definito il giudizio per cessata materia del contendere. Il giudice ha verificato l’intervenuto adempimento e ha ritenuto di dover definire il procedimento.
Il percorso argomentativo muove dal più recente orientamento giurisprudenziale richiamato nel provvedimento, secondo cui il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, “ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.)” (Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020).
Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale: la definizione non avviene con un provvedimento di natura ordinatoria, ma con una sentenza che accerta il venir meno dell’interesse alla pronuncia per l’avvenuto espletamento dell’adempimento richiesto. Il giudice ha quindi dichiarato estinto il giudizio per resa di conto per cessata materia del contendere.
Il dispositivo precisa che nulla è dovuto per le spese e che gli atti sono rimessi al Magistrato relatore per il loro concreto esame: la verifica della regolarità e della consistenza dei conti giudiziali resta, dunque, affidata alla sede propria del giudizio di conto, senza che la pronuncia di estinzione esaurisca la materia.
Nota della Redazione
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