Giudizio per resa di conto: cessata materia del contendere per avvenuta trasmissione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 36 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, disciplinato dagli artt. 141-144 del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale: è regolato in tutte le sue fasi da norme che ne demandano la definizione con pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica. L’avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile e la loro regolare trasmissione all’ente entro il termine perentorio assegnato dal giudice monocratico escludono ogni utilità del giudizio di resa di conto. Ne consegue la cessata materia del contendere e la declaratoria di estinzione del giudizio. Nulla è dovuto per le spese.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 174/2016, di assegnare all’economo di un ente locale un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo all’esercizio 2020, secondo quanto previsto dagli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000.
Con decreto del 26.09.2023 il giudice ha fissato il termine di 120 giorni per il deposito dei conti e quello successivo di 60 giorni per la trasmissione da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. L’amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione entro il termine assegnato e con successivo decreto è stata fissata l’udienza in camera di consiglio. All’udienza la Procura Regionale ha dato atto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi definito il giudizio per cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per resa di conto è strumentale rispetto al giudizio di conto, ma non per questo privo di autonoma fisionomia processuale. Le norme che lo regolamentano ne disciplinano ogni fase e ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, adottata all’esito di un’udienza pubblica.
Da tale assetto normativo la Corte desume la natura giurisdizionale del giudizio, richiamando sul punto il più recente orientamento espresso da Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020. La qualificazione non è teorica: essa impone di chiudere il procedimento con una pronuncia in forma di sentenza e non con un semplice provvedimento ordinatorio.
Accertata la natura del giudizio, la decisione si concentra sull’esito. L’agente contabile ha depositato i conti entro il termine perentorio e l’ente li ha trasmessi alla Sezione nel termine successivo. È venuto così meno l’interesse che aveva giustificato l’attivazione del giudizio di resa di conto, il cui unico scopo era ottenere la presentazione della documentazione contabile mancante.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio per resa di conto per cessata materia del contendere, con pronuncia resa in composizione monocratica. Nessuna statuizione è adottata sulle spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore per il loro concreto esame, evenienza coerente con la funzione strumentale che il giudizio di resa di conto conserva rispetto al successivo giudizio di conto.
Nota della Redazione
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