Pensione privilegiata: onere della prova e nesso causale con causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 50 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che deduce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale e manchi un rischio specifico, il nesso causale non può fondarsi su presunzioni astratte o ipotetiche, ma esige una dimostrazione almeno in termini di probabilità, ancorata a specifiche situazioni di fatto, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio. In tale ambito la consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo strumento istruttorio volto a integrare le cognizioni del giudice su fatti già acquisiti. Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie devolute alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di dipendenza di patologie da causa di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, aveva presentato in servizio domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per una determinata infermità. La C.M.O. competente l’aveva giudicata ascrivibile all’ottava categoria della tabella A, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva negato la dipendenza da causa di servizio e il Ministero della Difesa aveva conseguentemente respinto il beneficio.

Cessato dal servizio, il ricorrente aveva chiesto la pensione privilegiata; l’amministrazione aveva dichiarato l’istanza improcedibile, richiamando l’efficacia del diniego anche ai fini del trattamento privilegiato. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata quanto meno di quarta categoria, oltre al ricalcolo della pensione ordinaria. In corso di causa ha rinunciato a quest’ultima domanda, sicché oggetto del contendere è rimasto solo il trattamento di privilegio. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’INPS, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il riparto dell’onere della prova: spetta al dipendente dimostrare la riconducibilità dell’infermità alle modalità concrete delle mansioni svolte. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 11353 del 17.06.2004, Cass. n. 15080 del 26.06.2009, Cass. n. 21825 del 2014), esclude che, in presenza di eziologia multifattoriale e in assenza di rischio specifico, il nesso causale possa essere affermato per presunzioni astratte.

Quanto alla consulenza tecnica, il giudice ne ribadisce la natura di strumento istruttorio: essa non sostituisce l’onere probatorio della parte, ma integra le cognizioni del giudice su fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17.07.2009). Tali principi valgono anche nel giudizio contabile sulla dipendenza delle patologie da causa di servizio.

Nel caso concreto, con ordinanza istruttoria il giudice aveva richiesto all’Ufficio Medico Legale un parere sulla dipendenza della patologia e sull’eventuale categoria. Il parere ha ritenuto le mansioni di comandante di stazione e responsabile di polizia giudiziaria caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e operatività notevoli, ravvisando nella patologia una dipendenza dal servizio sotto il profilo concausale, con più precoce insorgenza ed evoluzione peggiorativa, e l’ha ascritta all’ottava categoria della tabella A.

Il giudice ha ritenuto il parere convincente e condivisibile, integralmente richiamato, e ha quindi accolto solo parzialmente la domanda: ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio quale concausa, con attribuzione dell’ottava categoria e non della quarta richiesta né della quinta sostenuta in memoria, classificazione coerente con quella già espressa dalla C.M.O. Ha pertanto accertato il diritto alla pensione privilegiata, con corresponsione dei ratei maturati e maturandi dal mese successivo al pensionamento, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli ratei.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della natura tecnica della controversia, dei margini di incertezza e dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *