Responsabilità dell’agente contabile per furto di denaro pubblico non custodito con diligenza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 104 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile è responsabile degli ammanchi di denaro affidatogli, salvo che dimostri che gli stessi siano dipesi da causa a lui non imputabile. Il furto del denaro pubblico non è ammesso a discarico quando l’agente non esibisca le giustificazioni stabilite dai regolamenti del servizio e non comprovi che il danno non gli è imputabile né per negligenza né per indugio nel richiedere i provvedimenti necessari alla conservazione del denaro. L’accertata consegna del denaro pone a carico dell’agente l’onere della prova liberatoria, anche in caso di forza maggiore. La custodia del denaro pubblico in un astuccio posto su una scrivania, in una stanza aperta al pubblico e non chiusa a chiave, integra negligenza grave e impedisce il discarico del conto giudiziale.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile nella qualità di titolare del servizio economale di un Comune, nominata con delibera della Giunta municipale. Il conto, redatto sul modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996, è stato controfirmato dal Responsabile del Servizio Finanziario, che ha espresso parere contrario alla parifica per un ammanco di cassa derivante dal furto di denaro subito dalla cassa economale. La Giunta comunale, rilevato l’ammanco, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per approvare il conto.

La questione arriva davanti alla Sezione giurisdizionale perché il magistrato istruttore, nella relazione, ha sottoposto il conto al Collegio non potendo procedersi al discarico, addebitando all’agente la somma residua dopo la liquidazione parziale dell’assicurazione. L’agente ha chiesto il discarico, sostenendo l’assenza di una condotta gravemente negligente e che il denaro non era agevolmente visibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’onere probatorio dell’agente contabile. Una volta accertata la consegna del denaro, l’agente è tenuto a fornire la prova necessaria per ottenere il discarico, anche in caso di forza maggiore, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 207/2008; Sez. Puglia, sentenza n. 34/2017).

La Corte richiama l’art. 50, comma 4, del Regolamento comunale di contabilità, che pone a carico dell’agente la responsabilità degli ammanchi salvo prova della causa non imputabile, e l’art. 1 del R.D. n. 827/1924, secondo cui le diminuzioni di denaro avvenute per furto non sono ammesse a discarico se l’agente non comprovi che il danno non è imputabile a negligenza o a indugio.

Nel caso concreto, la stessa agente ha dichiarato in sede di denuncia che il denaro era lasciato in un astuccio sulla scrivania, a portata di mano, e che l’ufficio, aperto al pubblico, non veniva chiuso a chiave. Da tali affermazioni il Collegio desume la palese incuria nella custodia: il denaro era lasciato al pari di qualsiasi pratica amministrativa, in un locale accessibile.

La Corte afferma che elementari norme di diligenza e prudenza avrebbero imposto di riporre l’astuccio in un cassetto chiuso a chiave. Il comportamento tenuto è pertanto assai difforme dalle prescrizioni del regolamento di contabilità e dai principi di cautela nella custodia del denaro pubblico: non può procedersi al discarico e l’agente va condannata al pagamento in favore del Comune, con interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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