Nessun aggravamento della infermità se la CTU è motivata e neutrale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 64 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa sono pienamente utilizzabili, perché tali organi operano in posizione di neutralità, professionalità e competenza al pari degli altri consulenti privati, quali ausiliari del giudice, e svolgono la loro attività in contraddittorio con il ricorrente. La parte può partecipare allo svolgimento della consulenza e contrastarne l’esito mediante argomenti contrari e consulenze tecniche di parte. Il giudice può discostarsi dalle conclusioni dell’ausiliario solo quando queste appaiano contraddittorie, illogiche o non persuasive; quando invece le argomentazioni dell’interpellato risultano chiare, logiche e convincenti, ogni ulteriore attività istruttoria è superflua. Nel giudizio pensionistico, a differenza di quello amministrativo, oggetto del contendere è il rapporto sostanziale, sicché i vizi del provvedimento impugnato non rilevano ex se ma solo in quanto investano il merito della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente, militare di leva in congedo, aveva subito nel 1991 un infortunio per il ribaltamento del mezzo militare a bordo del quale viaggiava, con assegnazione di numerosi giorni di convalescenza. Le infermità gli erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte alla tabella B, con indennità una tantum pari a quattro anni di ottava categoria della tabella A. Nel 2016 avanzava domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, deducendo l’aggravamento delle infermità rispetto al precedente accertamento sanitario.

La Sezione, con ordinanza monocratica, aveva disposto CTU per accertare la diagnosi esatta e l’eventuale aggravamento alla data della visita collegiale del 31 gennaio 2019. Il parere definitivo del Collegio medico legale, pervenuto dopo una prima bozza, concludeva per il non aggravamento. Il ricorrente ha eccepito la lesione del diritto di difesa e l’omessa o apparente motivazione, chiedendo un nuovo giudizio tecnico affidato a consulente terzo, esterno alle strutture militari.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico muove dalla utilizzabilità dei risultati delle consulenze del Collegio medico legale del Ministero della Difesa. Tali organi, si legge, operano in posizione di neutralità, professionalità e competenza alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi come ausiliari del giudice, e la loro attività si svolge in contraddittorio con il ricorrente, che può parteciparvi e contrastarne l’esito con consulenze di parte.

Quanto alla doglianza sulla parzialità dell’ausiliario e sulla pretesa violazione del divieto di nomina, il Giudice osserva che la disposizione richiamata attiene al conferimento dell’incarico a consulenti e collegi medico legali del Ministero della Difesa. Solo in tal caso la parte avrebbe potuto rappresentare la mera opportunità di affidamento a organo diverso. Le deduzioni, peraltro non comprovate da documentazione, non colgono nel segno.

La Corte esamina quindi l’eccepita omessa motivazione del parere. Rileva che nell’elaborato peritale sono state esaminate e confutate puntualmente tutte le osservazioni dei consulenti del ricorrente, con argomentazioni convincenti che offrono al giudicante sicuri elementi di valutazione e rendono superflua ogni altra attività istruttoria. Il parere appare tutto fuorché immotivato: chiaro, articolato, minuziosamente redatto e privo di incongruenze.

Nel merito, il riconoscimento di un più favorevole trattamento economico è subordinato alla condizione che l’infermità abbia subito un aggravamento tale da meritare una classificazione superiore. Il Collegio peritale, con consulenza scevra da letture distoniche rispetto agli atti, ha escluso l’aggravamento, confermando l’ascrizione alla tabella B con indennità una tantum di quattro anni di ottava categoria della tabella A, in linea con la documentazione e con i precedenti pareri della CMO intervenuti nel procedimento amministrativo.

Alla stregua di tali considerazioni il ricorso è infondato e viene respinto. Il Giudice compensa le spese e dispone l’annotazione a tutela dei dati personali ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *