Consegnatario per debito di vigilanza non tenuto alla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 69 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia legato da un debito di custodia, che postula la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte. Il debito di vigilanza connota invece una mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati alle articolazioni funzionali e sulle scorte operative di uso immediato. In tale seconda ipotesi il consegnatario è agente amministrativo e non agente contabile, con la conseguenza che il giudizio di conto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi. La mera elencazione dei beni inventariati, priva dell’indicazione di consistenze e movimenti di magazzino, non integra gli estremi del conto giudiziale.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da una funzionaria del Comune, in qualità di consegnataria di beni mobili, per un esercizio finanziario. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che il conto era stato depositato dall’Ente oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e senza l’allegazione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..

Nel merito, l’istruttore ha escluso che l’atto potesse qualificarsi come conto giudiziale: la gestione ricompresa non concerneva beni per i quali l’agente avesse debito di custodia, ma le voci delle immobilizzazioni patrimoniali dell’ente, con una generale elencazione di beni iscritti in inventario non riconducibili a una gestione in custodia. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo la declaratoria di insussistenza dell’obbligo di resa del conto, non sussistendo a suo carico alcun debito di custodia ma di mera vigilanza. Il P.M. ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione soggettiva del consegnatario. Richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni ricevuti.

La distinzione decisiva è tra custodia e vigilanza. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte di uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.

La Corte precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. Restano esclusi i beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa ai fini del controllo di gestione, come affermato dalla giurisprudenza contabile citata (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).

La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni tipicamente di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei movimenti di carico e scarico e di un connesso obbligo restitutorio. Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello 24 del d.P.R. n. 194/1996.

Su queste basi il Collegio ritiene che gravassero sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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