Detenzione esclude vivenza a carico per pensione di reversibilità al figlio inabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 22 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità solo se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della vivenza a carico non si identifica con la mera convivenza né con una soggezione finanziaria totale, ma richiede la prova che il genitore provvedesse in via continuativa e in misura almeno prevalente al mantenimento del figlio inabile. Ove il figlio si trovi in detenzione carceraria, il mantenimento per i bisogni fondamentali è a carico dello Stato e il requisito della vivenza a carico risulta escluso, non assumendo rilievo le erogazioni saltuarie del genitore. Il giudice può definire il giudizio in base al criterio della ragione più liquida, esaminando il motivo di merito idoneo a definire la controversia senza scrutinare le questioni pregiudiziali o preliminari.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della pensione di reversibilità per essere totalmente inabile al lavoro alla data del decesso del padre. L’INPS, con provvedimento del 19.02.2018, aveva rigettato la domanda per insussistenza di un’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del genitore.

Il ricorrente deduceva di essere stato economicamente mantenuto dai genitori, anche durante la detenzione, e di essere sempre stato inabile a un proficuo lavoro, chiedendo disporsi consulenza medico-legale. L’Istituto eccepiva in via preliminare la decadenza triennale ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, il difetto dei requisiti costitutivi, con particolare riferimento alla vivenza a carico e alla convivenza alla data del decesso, essendo allora il ricorrente detenuto. In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei e l’erroneità dei conteggi, dovendosi applicare l’art. 88 del d.P.R. n. 1092/1973 e non la normativa successiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto di definire il giudizio in base al criterio della ragione più liquida, fondato sugli artt. 24 e 111 Cost., che impongono una tutela giurisdizionale effettiva e celere. È quindi consentito al giudice esaminare il motivo di merito suscettibile di definire la controversia senza valutare le questioni pregiudiziali o preliminari, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. Unite n. 9936 del 2014 e Cass. n. 26242 del 2014.

Nel merito, il ricorso non è stato accolto per difetto di uno dei presupposti della prestazione. Il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Sul punto la Sezione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la vivenza a carico va considerata con particolare rigore, dovendosi dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura almeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. n. 9237 del 2018).

Il requisito è risultato smentito dalla circostanza che, al momento del decesso del padre e da otto anni prima, il ricorrente si trovava in detenzione carceraria, risultando per i bisogni fondamentali a carico dello Stato. Non rileva che il padre provvedesse ai bisogni saltuari del figlio. Il fatto che il detenuto sia tenuto a rimborsare parte delle spese di mantenimento non muta la conclusione, poiché il debito verso lo Stato è divenuto attuale solo al termine della detenzione, avvenuta tredici anni dopo il decesso.

Quanto al presunto debito maturato in carcere, la Sezione ha rilevato che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, con conseguente pieno mantenimento del ricorrente a spese dello Stato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con spese compensate ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., norma espressione di principio generale ai sensi dell’art. 7 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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