Ritardo dell’INPS e spese di lite nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 99 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del titolo esecutivo da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, anche su richiesta congiunta delle parti. Tale declaratoria, tuttavia, non preclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza sostanziale. Il ritardo dell’istituto previdenziale nell’adempimento al giudicato integra infatti una condotta processuale che giustifica la condanna alle spese in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore.

Il Fatto

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Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, n. 64 del 22 maggio 2023, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione mediante applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

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Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e una specifica diffida, l’INPS non aveva dato esecuzione alla sentenza. Nel corso del giudizio l’istituto si è costituito dando atto dell’avvenuta riliquidazione della pensione e del riconoscimento degli interessi legali. All’udienza del 17 settembre 2024 entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese di lite.

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La Motivazione della Corte

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La questione sottoposta al giudice riguarda le conseguenze processuali dell’esecuzione sopravvenuta del giudicato nel giudizio di ottemperanza, con particolare riferimento al governo delle spese.

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Il Collegio rileva che l’originaria pretesa del ricorrente è stata riconosciuta dall’amministrazione. Su questa base, e in conformità alla richiesta congiunta delle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

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Il profilo centrale attiene alle spese. La Corte osserva che l’istituto ha adempiuto al titolo esecutivo con ritardo. Tale circostanza assume rilievo dirimente: essa esclude che l’esecuzione tardiva possa neutralizzare ogni conseguenza economica del giudizio.

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Le spese di lite seguono pertanto il criterio della soccombenza sostanziale e sono poste a carico dell’INPS. La decisione valorizza la sostanza della condotta processuale rispetto all’esito formale, evitando che l’amministrazione tragga vantaggio dal proprio inadempimento protratto.

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Il giudice condanna quindi l’istituto al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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