Riliquidazione pensione con incrementi CCNL Enti Locali ai cessati in vigenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 367 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole del CCNL del Comparto Enti Locali per il triennio 2016-2018 che prevedono l’integrale efficacia degli incrementi tabellari ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione durante la vigenza del contratto, derogano al criterio generale di determinazione della pensione sulla retribuzione percepita all’ultimo giorno di servizio. In difetto di una specifica clausola contrattuale non opera alcuna estensione automatica al personale in quiescenza dei miglioramenti riconosciuti al personale in servizio. Accertato il diritto alla riliquidazione, il giudice non pronuncia condanna nei confronti dell’INPS che abbia già provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati prima della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli, è cessato dal servizio il 31.12.2016, collocandosi in quiescenza in data anteriore all’entrata in vigore del CCNL del Comparto Enti Locali siglato il 21.05.2018 e relativo al periodo 1.01.2016-31.12.2018. Ha chiesto l’applicazione degli artt. 64 e 65 del CCNL e della Tabella A, sostenendo il diritto al computo integrale degli incrementi tabellari nella base pensionabile, in quanto cessato dal servizio in costanza di vigenza contrattuale.

Dopo che il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1931 del 27.05.2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti sui capi di domanda relativi alla misura del trattamento pensionistico, il ricorrente ha riassunto la controversia innanzi al giudice contabile, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo del rateo di pensione e la condanna dell’INPS e del Comune di Napoli, in solido, al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune si è dichiarato estraneo alle domande riassunte; l’INPS ha dedotto di aver già ricostruito la pensione con decorrenza dall’1.01.2017 e di aver pagato gli arretrati con il cedolino di settembre 2020.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile muove dalla regola generale secondo cui le norme del contratto collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in servizio, e solo in via eccezionale incidono sul trattamento pensionistico, quando specifiche clausole attribuiscano i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza del contratto. In tale ipotesi, e a tali limitati fini, il pensionato è considerato, per fictio iuris, ancora in servizio, in deroga al criterio fissato dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Collegio esclude l’esistenza, nell’ordinamento, di un principio generale che imponga l’automatica estensione al personale in quiescenza dei miglioramenti conferiti al personale in servizio, richiamando propri precedenti (Sez. giur. Campania n. 466/2023, n. 599/2023) e la Sez. giur. Abruzzo n. 109/2022.

Nel caso concreto rileva l’art. 65, comma 2, del CCNL, secondo cui, nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi di cui all’art. 64 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Poiché il ricorrente è cessato il 31.12.2016, durante la vigenza contrattuale, tutti i benefici economici del CCNL vanno integralmente computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione, con gli incrementi mensili corrispondenti alla posizione posseduta alle diverse decorrenze previste dal contratto.

La Corte rileva poi che l’INPS ha depositato la determina di riliquidazione e il cedolino di settembre 2020, dai quali emerge la rideterminazione della pensione e il pagamento degli arretrati. A fronte di tali produzioni il ricorrente non ha contestato specificamente la difformità dei calcoli, né ha indicato i punti di scostamento rispetto al sistema automatizzato. Il ricorso è pertanto fondato, con accertamento del diritto alla riliquidazione comprensiva degli incrementi maturati alle diverse decorrenze; non si procede tuttavia alla condanna dell’INPS, che ha già provveduto alla liquidazione delle spettanze.

Il Comune di Napoli è estromesso dal giudizio, risultando estraneo alle domande riassunte. Le spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre IVA e CPA, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’INPS, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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