Pensione privilegiata a carico dello Stato: rileva la concausa efficiente e determinante (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 110 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ultimi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, secondo la nozione dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. I fattori di servizio integrano tale concausa quando, in misura prevalente rispetto agli elementi estranei al servizio, abbiano contribuito a determinare l’effetto dannoso, in modo che, in loro assenza, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il servizio non può dunque costituire la mera occasione dell’insorgenza dell’infermità: deve esercitare un’influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della patologia o nel suo decorso evolutivo. Accertato il nesso, il diritto alla prestazione decorre dalla data del congedo, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria per circa trent’anni e collocato in congedo nel luglio 2021, presentava all’INPS istanza di riconoscimento della pensione privilegiata. Il Comitato per la verifica delle pensioni privilegiate esprimeva parere negativo sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio; su quella base il Ministero rigettava l’istanza.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate ai fini della prestazione. Il giudice disponeva CTU medico-legale, affidata al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, che depositava la relazione concludendo per la sussistenza del nesso causale e per l’ascrivibilità del quadro patologico alla VIII categoria della Tabella A.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione al militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A e non suscettibili di miglioramento. Il richiamo all’art. 64 del medesimo d.P.R. impone di verificare che il fatto di servizio sia stato causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità.
Il collegio richiama l’orientamento della stessa Corte: i fattori di servizio operano come concausa quando abbiano contribuito a determinare l’effetto dannoso in misura prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, così che, ove fossero mancati, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il servizio deve quindi incidere sul momento genetico o sul decorso evolutivo della patologia, non esserne semplice occasione.
Su questa base il giudice ritiene condivisibili le conclusioni del consulente tecnico, congruamente motivate e coerenti con le risultanze documentali. Il C.M.L. ha qualificato le patologie come a eziopatogenesi multifattoriale, legate anche all’età e a fattori genetici ed endogeno-costituzionali, ma aggravabili da attività fisiche prolungate e continue insistono su alcuni distretti corporei. Il concreto espletamento, per quasi trent’anni, di servizi di sentinella e di scorta con prolungato stazionamento in piedi e con il giubbetto antiproiettile, oltre alle traduzioni di detenuti su mezzi blindati, è stato ritenuto concausa efficiente e determinante e fattore di anticipazione del peggioramento della concomitante artrosi.
Quanto alla classificazione, il giudice condivide il criterio del consulente: le singole infermità sarebbero ascrivibili alla Tabella B e non cumulabili, ma le due patologie insistono sul medesimo apparato funzionale, sicché si impone una valutazione complessiva del danno. La collocazione nella VIII categoria della Tabella A è giustificata in via analogica e proporzionale, poiché la compromissione funzionale del rachide trova nella Tabella A la sola voce dell’immobilità completa permanente del capo o della rigidità totale e permanente del rachide, rispetto alla quale occorre una valutazione proporzionata.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria nella misura corrispondente all’ottava categoria della Tabella A, a decorrere dalla data del congedo. Sugli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti a titolo di pensione privilegiata e quelli percepiti, spettano gli interessi legali da ogni singolo rateo e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. La complessità della questione giustifica l’assenza di condanna alle spese.
Nota della Redazione
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