Pensione privilegiata e nesso causale accertato dal CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 140 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico privilegiato postula l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni, quali causa ovvero concausa efficiente e determinante, ai sensi degli artt. 64 e segg. d.P.R. n. 1092/1973, e l’ascrizione alle tabelle di cui al d.P.R. n. 915/1978. Il giudice contabile, ove aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, assolve l’obbligo di motivazione con il richiamo alla perizia, purché le valutazioni siano esaustive, logiche e congrue alle risultanze degli atti. La consulenza tecnica assume funzione di fonte oggettiva di prova quando comporta la rilevazione e descrizione di fatti non percepibili se non con le cognizioni e gli strumenti specialistici che il giudice non possiede. In difetto di contestazioni delle parti, il giudizio tecnico così connotato non è superabile criticamente.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di Tab. A, Ctg. 8^ per una patologia del rachide lombo-sacrale, con decorrenza dalla cessazione dal servizio e, in subordine, dalla domanda di P.P.O., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’istituto resisteva eccependo l’infondatezza del ricorso per difetto dei requisiti normativi e, in particolare, l’assenza di un parere positivo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che si era espresso negativamente sulla domanda di equo indennizzo. Il giudizio veniva aggiornato per l’esame della documentazione attestante l’avvio del procedimento di rimessione del parere medico legale; parte ricorrente lamentava lo stallo procedimentale nonostante la diffida.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti richiama la disciplina degli artt. 64 e segg. d.P.R. n. 1092/1973 e individua il presupposto del trattamento di privilegio nella dipendenza da fatti di servizio, intendendosi per tali quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. Il diritto postula quindi la dimostrazione che i fatti di servizio abbiano spiegato efficacia causale o concausale sull’insorgenza o sull’aggravamento delle infermità, oltre all’ascrizione alle corrispondenti tabelle e categorie.
Disposta CTU medico-legale, il consulente conclude per la riconducibilità della condizione denunciata all’attività svolta, valorizzando la storia clinica e soprattutto lavorativa del soggetto e l’esposizione a fattori di rischio specifici a carico del rachide. Pur riconoscendo una condizione predisponente, il perito ammette la correlazione tra attività e patologia e ritiene la condizione equamente valutabile in Tabella A, categoria 8^, come già riconosciuto dalla C.M.O.; la condizione era ricorrente sin dall’epoca della domanda.
Il giudice ritiene le conclusioni del CTU del tutto esaustive e ben argomentate, in modo logico e congruo alle risultanze degli atti, in assenza di rilievi del CTP di entrambe le parti. Richiama l’orientamento della legittimità secondo cui, se il giudice aderisce alle conclusioni del perito, l’obbligo di motivazione è assolto con il richiamo alla perizia (Cass. civ. n. 3492 del 2002) e la consulenza tecnica può assumere funzione di fonte oggettiva di prova (Cass. n. 10916 del 2000; Cass. n. 2802 del 2000).
Non ravvisandosi ragioni per disattendere il giudizio tecnico, connotato da ragionevolezza e logicità, la Corte accoglie il ricorso e dichiara il diritto alla pensione privilegiata di 8^ Ctg. Tab. A, a decorrere dalla cessazione dal servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dall’insorgenza del diritto e dalla scadenza di ciascun rateo fino all’effettivo pagamento. Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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