Riscatto laurea senza rinuncia ex post alla soglia dei 18 anni (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 185 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto oneroso degli anni del corso legale di laurea incontra un limite nell’affidamento dell’Amministrazione e si consuma con l’adozione del provvedimento di ammissione al riscatto, non essendo ammessa una rinuncia ex post all’incremento dell’anzianità contributiva. La facoltà di rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute opera nei soli limiti dell’onere non versato e purché anteriore alla cessazione del rapporto di servizio. L’art. 1, commi 12 e 13, L. 335/1995 non distingue, ai fini della soglia dei diciotto anni al 31 dicembre 1995, tra anzianità da servizio effettivo e anzianità da riscatto: il periodo riscattato concorre al superamento della soglia. Ne consegue che il trattamento di quiescenza va liquidato con il criterio retributivo puro o con il sistema misto 2012, applicando il meno favorevole tra i due, restando esclusa la riliquidazione con il sistema misto. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1, comma 707, L. 190/2014, non essendo configurabile alcun affidamento sulla misura della pensione in chi ha scelto il riscatto, e non sussiste indebito arricchimento dell’Istituto, perché il versamento ha prodotto l’incremento contributivo, unico effetto riconducibile all’opzione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una azienda sanitaria locale con qualifica di direttore di struttura complessa, è stato collocato in pensione per limiti di età nell’aprile 2021. L’I.N.P.S. gli ha liquidato in via provvisoria la pensione diretta ordinaria di vecchiaia con il sistema retributivo puro, sul presupposto di un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, raggiunta anche grazie al riscatto oneroso di cinque anni di studi universitari.
Il ricorrente ha chiesto la rinuncia al riscatto e la riliquidazione con il sistema misto, sostenendo di non aver tratto alcun vantaggio economico dalla scelta compiuta e invocando l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 707, L. 190/2014, con espressa istanza di rimessione alla Corte costituzionale. In via gradata ha chiesto la restituzione dell’onere versato e, in via ulteriormente gradata, il ricalcolo per asseriti errori di computo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ricostruisce il quadro normativo distinguendo tre regimi: il sistema misto previsto dall’art. 1, comma 12, L. 335/1995, il sistema retributivo puro del comma 13 e il sistema misto 2012 introdotto dall’art. 24, comma 2, D.L. 201/2011. Per i titolari di diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 la pensione va liquidata applicando il criterio meno favorevole tra retributivo puro e misto 2012. Nel caso concreto il primo comporta un importo inferiore e l’Istituto lo ha correttamente applicato.
La domanda di rinuncia al riscatto è infondata. Il limite alla disponibilità del diritto è dato dall’adozione del provvedimento di ammissione al riscatto, risalente al 1992, e dall’avvenuto versamento dell’onere. L’art. 26 L. 315/1967 consente la revoca o la modifica dei provvedimenti solo entro novanta giorni dalla comunicazione, mentre l’art. 67, ultimo comma, L. 1035/1939 ammette la rinuncia alle sole rate non scadute e prima della cessazione del rapporto. Irrilevante è la provvisorietà della liquidazione pensionistica.
Il rigetto di tale domanda travolge anche la pretesa di riliquidazione con il sistema misto: il periodo riscattato non può essere escluso dal computo dell’anzianità e la norma non distingue tra contribuzione effettiva e da riscatto. La censura sull’art. 1, comma 707, L. 190/2014 è inconferente, perché il ricorrente non chiede il sistema misto 2012, unico ambito in cui opera il meccanismo del doppio calcolo.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 112 del 2024, che ha escluso la neutralizzazione della contribuzione da riscatto finalizzata al passaggio a un sistema di calcolo più conveniente secondo una valutazione ex post, in contrasto con la certezza del diritto in materia previdenziale. Nessuna lesione dell’art. 3 Cost., perché la pensione è liquidata con il criterio vigente al momento del riscatto, né degli artt. 2, 36 e 38 Cost., per genericità e carenza argomentativa.
Quanto all’indebito arricchimento, il versamento ha prodotto l’incremento di anzianità, unico effetto dell’istituto. Sulla domanda di ricalcolo per errori di computo, a seguito della nuova determina dell’Istituto e della concorde dichiarazione delle parti, il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Nota della Redazione
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