Rito abbreviato del giudizio di responsabilità erariale e definizione per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 65 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato del giudizio di responsabilità contabile, disciplinato dall’art. 130 cod. giust. cont., consente la definizione anticipata del processo su proposta del convenuto e con il parere favorevole del pubblico ministero. Il decreto che accoglie la proposta determina la somma dovuta e fissa il termine perentorio per il pagamento. Se il convenuto versa integralmente l’importo nel termine, il giudizio si definisce con sentenza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, senza accertamento del danno. Alla definizione segue la condanna alle spese di giudizio a carico del convenuto. Il pagamento tempestivo e documentato esclude ogni ulteriore contestazione sul merito della responsabilità.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un funzionario tecnico comunale per gravi omissioni e ritardi in relazione al crollo di un edificio, con conseguenze letali e numerosi feriti, e per le spese legali sostenute nei tre gradi del processo penale. L’attore ha quantificato a carico del convenuto una quota del danno, qualificata come danno indiretto.

Il convenuto ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato, con parere favorevole del Procuratore regionale. Il Collegio ha fissato la camera di consiglio e, con decreto, ha accolto la proposta determinando la somma dovuta e il termine perentorio per il pagamento. Il versamento è stato documentato dal Dirigente delle finanze del Comune, per il tramite della Procura regionale. Le parti hanno quindi chiesto la definizione del giudizio ai sensi di legge.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la chiusura del giudizio di responsabilità quando il convenuto abbia integralmente eseguito quanto stabilito nel decreto di accoglimento della proposta di rito abbreviato. Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 130 cod. giust. cont. e la regolarità dell’adempimento.

La Corte rileva il documentato e tempestivo versamento della somma indicata nel decreto, eseguito dal convenuto entro il termine perentorio fissato. L’integrale pagamento nel termine rende superflua ogni ulteriore valutazione sul merito della pretesa risarcitoria.

Non sussistono, pertanto, motivi per discostarsi dalle concordi conclusioni delle parti. Il giudizio va definito ai sensi del comma 8 dell’art. 130 cod. giust. cont., con contestuale condanna del convenuto alle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

La decisione conferma il carattere deflattivo del rito abbreviato: la definizione anticipata non presuppone un accertamento pieno della responsabilità, ma si fonda sull’esecuzione dell’obbligo stabilito nel decreto e sul consenso delle parti. La condanna alle spese resta l’unico effetto patrimoniale ulteriore rispetto alla somma versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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