Spese a carico INPS per soccombenza virtuale dopo rideterminazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 69 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la rideterminazione del trattamento intervenuta ad opera dell’INPS successivamente alla notificazione del ricorso, con applicazione delle maggiorazioni richieste, determina il soddisfacimento del diritto azionato e la conseguente cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse. Il riconoscimento delle ragioni del ricorrente solo in corso di causa integra gli estremi della soccombenza virtuale e giustifica la condanna dell’Istituto di previdenza alle spese di lite. Il Ministero della difesa, estraneo al rapporto previdenziale per essere cessato il dipendente dal servizio, va estromesso per difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare, ha chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione delle maggiorazioni per le indennità di aeronavigazione e di volo maturate, sul presupposto del mancato recepimento dei dati risultanti dal prospetto dei servizi speciali.

Costituitosi il Ministero della difesa, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l’Istituto ha dedotto di aver provveduto con propria determinazione, con pagamento sulla rata di aprile 2024, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente, preso atto della sopravvenuta riliquidazione, ha aderito alla cessazione chiedendo però la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via pregiudiziale l’eccezione del Ministero della difesa e la accoglie. Il ricorrente era già cessato dal servizio, con la conseguenza che il rapporto controverso non coinvolge più l’amministrazione di appartenenza: ne deriva la dichiarazione di estromissione dal giudizio del Ministero per difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, il Collegio rileva che le parti hanno reciprocamente dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. La riliquidazione della pensione con le maggiorazioni richieste ha realizzato il soddisfacimento del diritto azionato, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Corte qualifica il fenomeno anche sul piano dell’interesse: sussiste un sopravvenuto difetto di interesse ad agire, perché la pretesa è stata integralmente soddisfatta in corso di causa. La decisione non tocca quindi il merito della spettanza delle maggiorazioni, ma si arresta sul piano processuale.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda le spese. La Sezione le pone a carico dell’INPS richiamando il principio della soccombenza virtuale: l’Istituto ha riconosciuto in sostanza la fondatezza delle ragioni del ricorrente solo dopo la notificazione del ricorso. La condotta processuale dell’ente, che avrebbe potuto adeguarsi prima, giustifica la condanna.

Il dispositivo dichiara pertanto cessata la materia del contendere, previa estromissione del Ministero, e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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