Assenteismo fraudolento del pubblico dipendente e danno erariale da retribuzione indebita (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 40 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale pari alla retribuzione corrisposta nei periodi di accertata mancata prestazione. La responsabilità amministrativo-contabile per assenteismo fraudolento non dipende dall’applicazione dell’art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che ha recepito un indirizzo giurisprudenziale già consolidato. Anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore di tale disciplina il danno è ancorato all’indebita percezione del corrispettivo economico, ottenuto in assenza della controprestazione lavorativa. Restano salve ulteriori e diverse tipologie di pregiudizio, quali spese ingiustificate, danno da disservizio e danno all’immagine.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, all’epoca responsabile di un centro di ricerca, chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 2.319,90 per fatti di assenteismo fraudolento.
Secondo l’atto di citazione, nel periodo compreso tra l’aprile 2008 e il dicembre 2009 il convenuto aveva attestato falsamente la presenza in servizio presso la sede o la missione in Sardegna, recandosi in realtà prevalentemente a Verona per ragioni estranee al servizio, senza alcuna autorizzazione dell’Amministrazione. Gli accertamenti comparavano le presenze e le trasferte con i dati del vettore aereo e le fatture alberghiere. Il procedimento penale si era concluso con l’estinzione del reato per prescrizione. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente constatato la ritualità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione del convenuto, dichiarandone la contumacia. Nel merito ha ritenuto la domanda fondata e meritevole di integrale accoglimento, risultando comprovati i presupposti della dedotta responsabilità erariale.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo: la fattispecie è stata regolata dall’art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009 a far data dal 15 novembre 2009, che obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi di accertata mancata prestazione. Solo i fatti del 16.11.2009 e dell’11.12.2009 ricadono pienamente in tale disciplina.
Per gli episodi precedenti, compresi tra il 3.4.2008 e il 20.10.2009, il Collegio ha osservato che l’introduzione della norma si è sovrapposta a un univoco indirizzo giurisprudenziale che già affermava la responsabilità amministrativo-contabile del dipendente “assenteista” sulla base delle regole generali dell’art. 1 della legge n. 20/1994, ancorando il danno all’indebita percezione del corrispettivo economico. La Corte ha richiamato in proposito la Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 85/2008, con i relativi precedenti di varie Sezioni regionali.
Quanto alla prova del fatto materiale, il Collegio ha valorizzato gli accertamenti della Polizia Stradale e le ulteriori attività istruttorie della Procura regionale, dai quali risulta la volontaria falsa attestazione della presenza mediante mezzi fraudolenti. È rimasta parimenti acclarata la deliberata violazione degli ordini di servizio interni che imponevano l’autorizzazione del direttore per gli spostamenti fuori dalla Sardegna.
Il danno patrimoniale è stato quindi quantificato in euro 2.319,90, corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita, in adesione alla nota della Ragioneria dello Stato. Il convenuto è stato condannato al pagamento di tale importo, oltre a rivalutazione monetaria dal 12.12.2009 e interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo, nonché alle spese processuali liquidate in euro 285,87.
Nota della Redazione
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