Pensione privilegiata abrogata: deroghe non salvano diritto maturato dopo 2011 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 51 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata per il personale del pubblico impiego, disposta dall’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, opera con effetto immediato e ammette solo le deroghe tassativamente previste dalla norma. Le clausole di salvaguardia presuppongono la cessazione dal servizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della disposizione, oppure la pendenza del termine di presentazione della domanda, oppure l’instaurabilità d’ufficio del procedimento per eventi anteriori: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenuto prima del 2011 non integra alcuna di tali ipotesi. Il diritto alla pensione privilegiata non è quindi acquisito per il solo fatto dell’accertamento sanitario favorevole. La scelta del legislatore di riservare il beneficio a determinate categorie non viola gli artt. 3 e 38 Cost., poiché la pensione privilegiata costituisce un beneficio ulteriore rispetto al trattamento pensionistico ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di un ateneo e collocata in quiescenza il 01.10.2016, ha impugnato la determinazione con cui l’INPS aveva respinto l’istanza del 06.06.2016 diretta a ottenere la pensione privilegiata per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. L’Istituto aveva fondato il diniego sull’abrogazione dell’istituto a opera dell’art. 6 del D.L. n. 201/2011.

La difesa ha dedotto che il decreto di accertamento della dipendenza da causa di servizio era stato adottato nel 2010, dunque prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, con contestuale liquidazione dell’equo indennizzo. Ha inoltre sostenuto che i benefici dell’art. 2 della legge n. 539/1950 comprendono anche chi ha acquisito il titolo all’ascrizione alle categorie della tabella allegata alla legge n. 313/1968, a prescindere dall’avvio del procedimento pensionistico. In via subordinata ha eccepito l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha dichiarato il ricorso infondato. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla lettura dell’art. 6 del D.L. n. 201/2011: il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha disciplinato in modo compiuto la fase transitoria conseguente all’entrata in vigore della norma, avvenuta il 28.12.2011 a seguito della legge di conversione.

La disposizione prevede tre deroghe tassative: l’appartenenza al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico; la pendenza di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto; la non ancora intervenuta scadenza del termine di presentazione della domanda; l’instaurabilità d’ufficio di procedimenti per eventi occorsi prima di quella data. Tali clausole presuppongono, secondo il Giudice, la cessazione dal servizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma, oppure la pendenza del termine biennale che decorre dalla cessazione stessa.

La fattispecie concreta non rientra in alcuna delle ipotesi. L’istanza è stata presentata il 06.06.2016, pochi mesi prima del collocamento in quiescenza avvenuto il 01.10.2016: nessun diritto era quindi maturato prima del 28.12.2011. Il richiamo ai principi dell’art. 2 della legge n. 539/1950 è stato disatteso, perché la tesi difensiva non considera il dato temporale che la norma abrogativa assume a presupposto delle salvaguardie.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Giudice l’ha ritenuta manifestamente infondata. Sulla pretesa violazione dell’art. 3 Cost. è intervenuta la Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2018, che ha dissipato i dubbi sulla riserva del beneficio a determinate categorie. Sull’art. 38 Cost. il ragionamento è di tipo funzionale: la pensione privilegiata costituisce un beneficio economico ulteriore, che avrebbe incrementato il trattamento pensionistico di base già spettante in relazione ai contributi versati. La sua abrogazione non incide quindi sul principio dei mezzi adeguati alle esigenze di vita nella vecchiaia.

Il ricorso è stato respinto nel merito. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e delle oggettive difficoltà interpretative della normativa di settore, valorizzando la circostanza che la ricorrente era destinataria di un provvedimento di riconoscimento della causa di servizio risalente al 2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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