Pensione privilegiata: causa di servizio e onere di specifica contestazione al CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 114 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio delle infermità del militare sussiste anche quando i fatti di servizio operano come concausa efficiente e determinante, cioè come antecedente che apporta un quid novi rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione della patologia. Il giudice contabile, nel processo pensionistico, è vincolato al rispetto del contraddittorio tecnico: il parere del consulente medico-legale, se congruamente motivato e fondato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto scientifico, è posto a base della decisione quando la parte non lo contesti con specifico ancoraggio alla documentazione sanitaria. Il riconoscimento della concausa di servizio su patologia di natura endogeno-costituzionale richiede la prova che, senza il fatto di servizio, l’infermità si sarebbe manifestata in forma notevolmente più lieve o diversa.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, chiedeva alla Corte dei conti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di quattro infermità e la condanna dell’INPS alla pensione privilegiata di prima categoria con cumulo di quarta. L’Istituto aveva conferito la sola pensione ordinaria diretta di inabilità, negando il trattamento di privilegio sulla base dei pareri negativi resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto e, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei. Il giudice disponeva consulenza medico-legale, acquisita nel febbraio 2024, con la quale il perito riconosceva la dipendenza da concausa di servizio della cardiopatia post-infartuale e dell’ipertensione, escludendola per l’aneurisma aortico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice rilevava d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per la patologia della nefrectomia, non coincidendo la domanda amministrativa con quella giudiziale. La condizione della previa decisione amministrativa presuppone l’esatta coincidenza tra i due atti sotto il profilo del petitum e della causa petendi; la non sovrapponibilità integra la violazione dell’art. 153, co. 1, lett. b) del c.g.c. Nessun rilievo, in proposito, all’art. 21, co. 1 dell’All. 2 d.lgs. n. 174/2016, che esclude l’applicazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. e impone una nuova domanda amministrativa per le infermità sopravvenute.

L’eccezione di prescrizione era respinta. Ai sensi dell’art. 143, co. 5 del d.P.R. n. 1092/1973 il termine non decorre prima che il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato: nella specie il dies a quo coincideva con l’atto di riliquidazione del 2022, mentre il ricorso era stato notificato nell’aprile 2023.

Nel merito la Corte richiamava l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che considera dipendenti da fatti di servizio le infermità quando questi ne siano causa ovvero concausa efficiente e determinante. Sulle infermità cardiaca e ipertensiva il giudice recepiva il parere del consulente, che aveva valorizzato lo stress operativo del servizio prestato in contesti ad alta densità criminale, concorrente con il fumo, la dislipidemia e la predisposizione genetica.

Sulla classificazione tabellare, la Corte riteneva non provata la diversa ascrizione prospettata dal ricorrente: le risultanze della CMO richiamate dalla difesa concernevano l’insieme delle patologie diagnosticate, compreso l’aneurisma, e non erano sovrapponibili alle sole infermità riconosciute. Quanto all’ipertensione, gli accertamenti del 2018 escludevano dilatazione o ipertrofia ventricolare, sì che la patologia era ricondotta alla Tab. B con indennità una tantum.

L’aneurisma aortico era invece escluso: la tesi del consulente di parte, che lo collegava all’ipertensione, non era suffragata da alcuna specifica letteratura scientifica, a differenza del ruolo dello stress nella genesi della cardiopatia ischemica. L’INPS era pertanto condannato alla liquidazione del trattamento privilegiato e dell’indennità, con interessi legali e rivalutazione, e le spese erano compensate per soccombenza reciproca ex art. 31, co. 3 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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