Pensione di reversibilità all’orfano inabile e prova della vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 125 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’orfano maggiorenne inabile alla pensione di reversibilità presuppone la prova di entrambi i requisiti costitutivi: l’inabilità al proficuo lavoro e la vivenza a carico del dante causa al momento del decesso. Ai sensi degli artt. 82, 85 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973, la condizione economica non si esaurisce nella convivenza con il genitore defunto, occorrendo dimostrare che questi provvedeva in via continuativa e in misura totale o quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile. L’onere della prova grava sul ricorrente secondo il principio generale dell’art. 2697 c.c. Il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% ai fini della legge n. 118/1971 non è idoneo a integrare il diverso requisito sanitario previdenziale, riferendosi a una prestazione assistenziale. La mancata dimostrazione della vivenza a carico è assorbente rispetto alla verifica dell’inabilità.

Il Fatto

La ricorrente, figlia maggiorenne di un pensionato deceduto, chiedeva all’INPS la pensione di reversibilità quale orfano inabile, con decorrenza dal mese successivo alla domanda e condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati. La domanda amministrativa non otteneva risposta; la ricorrente veniva convocata a visita presso la Commissione medica di verifica, ma non poteva presentarsi per asserite ragioni di salute, senza che seguisse una nuova convocazione.

Il giudizio, introdotto davanti al Tribunale di Barcellona P.G. e definito con rigetto nel merito, veniva riassunto davanti alla Corte dei conti a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Messina che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, contestando tanto il requisito sanitario quanto la vivenza a carico.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile afferma anzitutto la propria giurisdizione, trattandosi di controversia sulla sussistenza del diritto a un trattamento pensionistico a carico dello Stato, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, in linea con il consolidato indirizzo richiamato (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).

Nel merito, il ricorso è infondato per la mancata dimostrazione dei requisiti di legge. La Corte ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 82, 85 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973, l’art. 8 della legge n. 222/1984, che definisce inabile chi, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che estende ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del regime generale.

Il nodo decisivo è la vivenza a carico. Richiamando Cass. n. 15440/2004, Cass. n. 11966/2015 e Cass. n. 18520/2006, il giudice sottolinea che la prova non si esaurisce nella convivenza e che il requisito va valutato con particolare rigore. Esso postula due condizioni: la non autosufficienza economica dell’orfano e il pregresso mantenimento continuativo e abituale da parte del dante causa, entrambi oggetto di onere probatorio del ricorrente.

Dagli atti emerge solo il primo presupposto. La ricorrente ha prodotto il certificato storico di residenza e di famiglia, da cui risulta la coabitazione con il padre, ma non ha allegato alcuna documentazione sulla rilevante dipendenza economica dal genitore, né su eventuali altre fonti di reddito. Non è quindi dimostrato che il padre provvedesse in via continuativa e prevalente al mantenimento della figlia.

Tale carenza è assorbente rispetto alla verifica dell’inabilità, peraltro mai riconosciuta in sede amministrativa. Il giudice osserva che la ricorrente ha allegato unicamente lo stato di invalidità civile al 100%, prospettazione insufficiente: i parametri della legge n. 118/1971 non coincidono con quelli previdenziali richiamati dalla Cass. n. 28614/2020 e dalla giurisprudenza contabile (Sez. giur. Toscana n. 78/2022, Sez. giur. Siciliana n. 592/2021). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie e la mancata pronuncia espressa dell’INPS in sede amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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