Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione con aliquota maggiorata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 169 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una decisione sull’oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Integra tale sopravvenienza la riliquidazione della pensione effettuata dall’ente previdenziale con applicazione dell’aliquota maggiorata richiesta dal ricorrente. Il contrasto giurisprudenziale sulla norma applicabile e la sopravvenuta modifica normativa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, aveva chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione secondo l’aliquota maggiorata prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, assumendo di possedere i requisiti richiesti. A fronte del mancato accoglimento dell’istanza, ha adito la Corte dei conti per ottenere la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze, con efficacia retroattiva ai cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza stragiudiziale, oltre accessori e spese.

Nel ricorso era stata prospettata anche la lesione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento, per l’applicazione della norma ai soli militari, con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. L’INPS, costituendosi, aveva dapprima contestato le pretese e poi rappresentato di aver riliquidato la pensione applicando il beneficio dell’aliquota del 2,44% in forza della circolare n. 68/2022; il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Preso atto della riliquidazione intervenuta, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la medesima richiesta è stata formulata concordemente dall’INPS all’udienza. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’istituto richiamando il principio espresso dalla Cass. civ. n. 6909 del 2009.

Secondo tale indirizzo, la cessazione presuppone fatti sopravvenuti che eliminino integralmente il contrasto e facciano venir meno l’interesse alla decisione. Con riferimento a chi ha agito, la situazione sopravvenuta deve soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel caso concreto, la riliquidazione operata dall’ente previdenziale con l’aliquota del 2,44% ha realizzato l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.

Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha rilevato il contrasto giurisprudenziale sull’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, poi risolto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e la sopravvenuta modifica normativa che ha esteso l’applicazione della norma anche alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco. Tali ragioni hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.

Non è stata esaminata nel merito la prospettata questione di legittimità costituzionale, assorbita dalla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione resta circoscritta all’accertamento processuale della cessazione, senza pronuncia sul diritto azionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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