Revocazione per errore di fatto e insussistenza del contrasto di giudicati (Cons. Stato n. 10031 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il giudice verifica l’errore e ne valuta la decisività con ragionamento controfattuale, sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata: solo se, sostituita l’affermazione errata con quella esatta, la decisione resta priva della sua base logico-giuridica, si procede alla fase rescissoria. Il contrasto di giudicati non sussiste quando le pronunce si pongono in rapporto di coerente sviluppo logico e la decisione impugnata costituisce precisa opzione esegetica del giudice del gravame. Tale opzione, espressione della regola del one shot e del consumo della discrezionalità della stazione appaltante, non è sindacabile in revocazione, non potendosi sottoporre il merito a una terza disamina.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei servizi aveva impugnato l’esclusione da una gara bandita da un Comune per l’affidamento del trasporto scolastico. Con una prima pronuncia il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello, annullando l’esclusione per difetto di motivazione in ordine ai gravi illeciti professionali, e aveva imposto alla stazione appaltante la rivalutazione dell’affidabilità del concorrente. La commissione, all’esito della rinnovata istruttoria, ha confermato l’esclusione; il Comune ha quindi aggiudicato l’appalto a un consorzio cooperativo.

La società ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. Il Consiglio di Stato, con la sentenza poi impugnata, ha dichiarato la nullità degli atti adottati in violazione del giudicato e l’inefficacia del contratto, confermando la nomina del commissario ad acta per l’aggiudicazione in favore della ricorrente. Il consorzio ha proposto revocazione, deducendo un errore di fatto e un contrasto di giudicati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura del giudizio di revocazione, distinguendo la fase rescindente da quella rescissoria, meramente eventuale e subordinata all’accertamento positivo della causa di revocazione. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, verificato l’errore di fatto, il giudice deve valutarne la decisività operando un ragionamento controfattuale sul solo contenuto della sentenza impugnata.

Nel merito, il ricorrente lamentava il mancato esame della censura relativa alla segnalazione di anomalia dell’offerta e all’omessa verifica, nonché il contrasto tra le pronunce che si erano succedute. La Corte ritiene gli assunti infondati: in un rapporto di species ad genus, l’esclusione assorbe l’anomalia. Dopo le giustificazioni presentate in sede di verifica, la stazione appaltante non aveva mosso obiezioni, disponendo l’esclusione per un diverso profilo, poi annullato. Una volta caduta l’esclusione, la conseguenza giuridica non può che essere la reviviscenza dell’aggiudicazione.

Ne deriva l’assenza tanto di un errore di fatto rilevante, quanto del dedotto contrasto di giudicati. Le tre pronunce costituiscono la risultante di un percorso logico e coerente: con la sentenza revocanda, in applicazione della regola del one shot, il Consiglio di Stato ha preso atto del consumo della discrezionalità da parte dell’amministrazione e ha disposto l’aggiudicazione e la stipula in favore della ricorrente.

Non vi è dunque errore né contrasto, ma una precisa opzione giuridica del giudice del gravame, non più sottoponibile a critica: diversamente si opererebbe una terza disamina del merito, esclusa dal sistema, che limita la revocazione a ipotesi tassative non ricorrenti nella fattispecie. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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